L’assenza di giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l. è priva di rilievo sulla validità della deliberazione di revoca e legittima soltanto la domanda di risarcimento del danno dell’amministratore revocato.
Ai fini della sospensione cautelare della deliberazione di revoca dell’amministratore è insufficiente la generica allegazione dell’abuso della maggioranza quando il verbale espone ragioni della revoca fondate su puntuali rilievi all’attività gestoria, che allo stato non appaiono manifestamente pretestuose [ragioni estese oltre la condivisione della linea gestionale di altro amministratore revocato].
Nella comparazione degli interessi ai fini del periculum in mora per la sospensione della deliberazione di revoca dell’amministratore prevale l’interesse della società alla certezza della composizione dell’organo gestorio, perché i pregiudizi lamentati dal ricorrente quanto al depauperamento del patrimonio sociale possono trovare considerazione in altra sede e con altri strumenti cautelari.