L’uso come segno distintivo del proprio patronimico, già compreso in un marchio anteriore registrato da altri per servizi identici o affini, non è conforme alla correttezza professionale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., quando non risponda a una reale esigenza descrittiva dell’attività [segno adottato dopo la registrazione del marchio anteriore e coincidente con il suo nucleo dominante]; anche quando il patronimico valga a comunicare al pubblico una tradizione familiare, in presenza di un marchio anteriore forte chi lo adotta successivamente deve almeno inserirlo in un segno complesso nel quale abbia rilievo secondario rispetto ad altri elementi, denominativi o figurativi, dotati di sufficiente capacità distintiva.