Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche sulla validità della fideiussione, quale fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, sicché preclude la successiva azione di nullità, totale o parziale, della garanzia per riproduzione dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale, nonché le domande conseguenti di liberazione del fideiussore per inosservanza del termine dell’art. 1957 c.c. e di risarcimento del danno.
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto non preclude al fideiussore consumatore di far valere il carattere vessatorio delle clausole della garanzia ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005, se la questione non è stata espressamente esaminata, ma la relativa domanda va qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto; la medesima deroga al giudicato non opera per la nullità derivante dalla violazione della l. 287/1990, che non è normativa diretta in via immediata alla tutela del consumatore.