Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta» la decadenza del creditore è impedita dalla richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine semestrale; la diligenza nel continuare le istanze richiesta dall’art. 1957, comma 1, c.c. si riferisce soltanto alle iniziative giudiziali, sicché, inviata la richiesta, resta irrilevante il successivo comportamento del creditore [mancato intervento nell’espropriazione dell’immobile ipotecato], che può rilevare soltanto ai sensi dell’art. 1955 c.c., causa di liberazione distinta che il giudice non può applicare d’ufficio in luogo di quella invocata.
La contestazione della titolarità del credito ceduto in blocco, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è tardiva quando il debitore abbia tenuto per tutto il giudizio una linea difensiva incompatibile con la negazione della titolarità [proponendo contro il cessionario la domanda di nullità della garanzia], perché la contestazione di un elemento della fattispecie costituisce un’allegazione negativa soggetta alle preclusioni.