Nel procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. il presupposto della sostituzione dell’amministratore è la concreta possibilità che si producano danni ulteriori alla società, mentre per i danni già verificatisi lo strumento proprio è l’azione di responsabilità prevista dagli artt. 2392-2395 c.c. Ai fini della revoca è pertanto superflua la verifica della legittimità delle operazioni di compensazione contabile con cui l’amministratore abbia ridotto un credito sociale, che potrebbero al più integrare un danno già realizzato, mentre la perdurante inerzia dell’amministratore nella riscossione di un rilevante credito sociale [verso una società della quale lo stesso è amministratore unico] integra un pregiudizio potenziale e attuale che giustifica di per sé la sua sostituzione.
La deduzione che il credito sociale non riscosso sia prescritto o irrecuperabile è inidonea a escludere la grave irregolarità quando la prescrizione, che il debitore non ha eccepito neppure in via stragiudiziale, risulti comunque non maturata per una rilevante parte del credito [canoni di affitto d’azienda fatturati fino a pochi anni prima] e l’incapienza del debitore sia smentita da indici prospettici dell’acquisizione di nuovi cespiti [ripresa dell’attività risultante dalla visura camerale].
La revoca dell’amministratore che ometta di riscuotere un credito sociale verso altra società da lui amministrata è giustificata anche quando egli deduca di poter risolvere il conflitto di interessi rinunciando alla carica nella società debitrice, se le dimissioni non sono state formalmente accettate dall’assemblea dei soci e le contestazioni del credito sollevate in sede di reclamo confermano la mancanza di volontà di attivarsi per il recupero.
Nel procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. la società nei cui confronti sono adottati i provvedimenti è priva di legittimazione a proporre reclamo contro il decreto di revoca dell’amministratore, perché è oggetto del procedimento piuttosto che soggetto partecipante e non è titolare di un diritto a non subire turbative amministrative a opera dei propri soci, che attraverso gli strumenti offerti dalla legge concorrono alla corretta amministrazione dell’ente; il reclamo proposto anche dall’amministratore revocato in proprio va comunque esaminato nel merito.