L’intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie realizza un’interposizione reale di persona, per effetto della quale, nei confronti della società e degli altri soci, l’unico socio è il fiduciario, che esercita i diritti amministrativi collegati alla partecipazione. Le vicende del rapporto interno tra fiduciante e fiduciario, compresa la morte del fiduciante, sono inopponibili alla società, sicché il fiduciario resta legittimato a intervenire e a votare in assemblea fino al ritrasferimento della partecipazione conseguente alla cessazione del rapporto fiduciario.
Nel registro delle imprese e sui certificati azionari deve risultare come socio la società fiduciaria, mentre la morte del fiduciante, al pari del suo mutamento per atto tra vivi, è priva di rilevanza pubblicitaria; è pertanto infondata l’impugnazione della delibera fondata sull’omessa iscrizione dell’accettazione dell’eredità del fiduciante, anche perché il regime di pubblicità previsto dall’art. 2470 c.c. riguarda le s.r.l., mentre per le azioni di s.p.a. vale la disciplina dell’art. 2355 c.c.
L’art. 2429, comma 3, c.c., che impone il deposito del progetto di bilancio, con le relazioni degli organi sociali, presso la sede della società nei quindici giorni che precedono l’assemblea, tutela il diritto di informazione del socio, e il mancato deposito rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio, perché priva il socio della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto della deliberazione e la situazione patrimoniale della società. La società è priva dell’obbligo di comunicare al socio il bilancio o l’avvenuto deposito, e il socio di s.p.a. è privo di diritti di informazione ulteriori rispetto ai documenti messi a disposizione ai sensi degli artt. 2422 e 2429 c.c., sicché la mancata messa a disposizione dell’intera documentazione sociale è estranea ai vizi del procedimento di approvazione del bilancio.
Il ritardo nella comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo, prevista dall’art. 2429, comma 1, c.c., è sanato quando le relazioni di tali organi siano state redatte e allegate al bilancio in sede di approvazione e il socio impugnante ometta di allegare una lesione dell’interesse sostanziale protetto dalla norma, che consiste, per i terzi, nella conoscenza del bilancio corredato dalle relazioni, indipendentemente dal momento della loro redazione, e, per i soci, nella disponibilità di un compendio informativo completo che consenta un voto consapevole.
L’art. 2372, comma 1, c.c. impone alla società di conservare i documenti relativi alla delega di voto, senza prescriverne l’allegazione al verbale assembleare. Quando il verbale redatto per atto pubblico dà atto della consegna della delega scritta, la contestazione di quanto il notaio attesta di avere ricevuto e accertato richiede la querela di falso. La delega rilasciata dal socio persona giuridica priva dell’indicazione del legale rappresentante delegante è al più nulla e sanabile mediante ratifica [dichiarazione successiva del procuratore speciale munito dei relativi poteri], e l’eventuale necessità di una delibera che autorizzi la partecipazione all’assemblea rileva soltanto nei rapporti interni della società socia.
L’abuso della maggioranza, che rende annullabile la delibera, sussiste quando il voto è privo di qualsiasi giustificazione nell’interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure quando è il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti partecipativi o patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione della buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto. Le delibere di nomina degli organi sociali, di determinazione dei relativi compensi e di approvazione del bilancio trovano giustificazione nell’interesse della società, perché funzionali all’espletamento dei compiti tipici di quegli organi, e la censura di abuso è infondata quando sia formulata in termini generici, senza indicare la lesione dell’interesse sociale, la mancanza dei requisiti per l’incarico o l’abnormità dei compensi.
La generica denuncia della violazione dei principi di chiarezza e correttezza dell’art. 2423 c.c., priva dell’indicazione delle specifiche violazioni in cui si sostanzierebbe, è inidonea a fondare l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio.
Il socio è privo del diritto di farsi assistere in assemblea da un proprio consulente, perché nessuna norma lo attribuisce al titolare del diritto di voto, e l’allontanamento dei consulenti disposto dal presidente dell’assemblea è legittimo.
La mancata convocazione dell’assemblea richiesta dai soci ai sensi dell’art. 2367 c.c., al pari delle omesse comunicazioni di nomine o documenti prive di rapporto con la delibera impugnata, può integrare una violazione dei diritti del socio ed è estranea ai vizi della diversa delibera successivamente assunta.
L’atto di citazione con cui si impugna un verbale assembleare recante più delibere, senza indicare con immediatezza quali di esse siano oggetto di impugnazione, è valido quando l’esame complessivo degli atti difensivi consenta di individuare il contenuto delle doglianze, mentre le eventuali carenze di allegazione incidono sulla fondatezza delle censure.