Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 22 Novembre 2024

Responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali per distrazione e limiti del sequestro conservativo

Tribunale di Bologna, 22 Novembre 2024
Responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali per distrazione e limiti del sequestro conservativo

Nella responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c. il debito dell’amministratore corrisponde al danno che la sua condotta illecita ha cagionato al patrimonio sociale, commisurato alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile per i creditori, ed è quindi distinto dall’intero debito della società, perché l’amministratore risponde della parte di prestazione che la società non adempie per sua colpa. La prova del danno [valore dei beni distratti] grava, secondo le regole ordinarie, sul creditore che chiede il sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore; in difetto di qualsiasi prova del valore dei beni il sequestro va negato, mentre può essere utilizzato come parametro il valore indicato nel contratto di cessione dei beni prodotto dallo stesso amministratore.

L’utilizzo di beni immateriali della società amministrata [marchio di fatto, nome a dominio, indirizzi di posta elettronica, pagina di social network] da parte di altra società riconducibile all’amministratore o a un suo familiare costituisce, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, sufficiente riscontro di una distrazione di beni aziendali. L’uso del marchio di fatto da parte della società fa presumere che i relativi diritti spettino a quest’ultima, in difetto di elementi che ne dimostrino la titolarità in capo all’amministratore, e la registrazione del marchio a nome dell’amministratore integra un’ipotesi di distrazione.

La stipulazione di un contratto di cessione dei beni aziendali, sottoscritto dall’amministratore nella duplice veste di rappresentante della società venditrice e della società acquirente, è insufficiente a escludere la distrazione quando non risulta che il corrispettivo sia stato pagato, né che la venditrice ne abbia preteso il pagamento o abbia trasferito i beni a fronte di adeguate garanzie. La scrittura privata priva di data certa e prodotta soltanto in sede di reclamo è inidonea a dimostrare l’anteriorità della cessione rispetto al provvedimento cautelare ed è scarsamente attendibile quando non sia mai stata menzionata nelle difese precedenti.

La presenza, tra più coobbligati in solido, di un soggetto il cui patrimonio offra adeguate garanzie di adempimento lascia fermo l’interesse del creditore ad agire in via cautelare nei confronti degli altri, perché l’obbligazione solidale si configura come una pluralità di rapporti autonomi, il creditore può scegliere il condebitore al quale chiedere l’integrale adempimento e la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun debitore separatamente e per l’intero.

Nel procedimento cautelare fondato sulla distrazione di beni aziendali è irrilevante il diverso profilo di responsabilità dell’amministratore per avere assunto obbligazioni quando la società era già insolvente, perché l’oggetto della cognizione è delimitato dal titolo di responsabilità fatto valere.

In sede di reclamo cautelare è inammissibile la richiesta di un termine per produrre documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre unitamente al reclamo.

Ente Giudicante: Tribunale di Bologna
Data Sentenza: 22/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 10436 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Marta Cosi
logo