La perdita integrale del capitale sociale della società cooperativa costituisce causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c. e impone agli amministratori di ricostituire il capitale o di porre la società in liquidazione. La prosecuzione dell’attività d’impresa al di fuori di una logica meramente conservativa dopo il verificarsi della causa di scioglimento [adesione a un nuovo progetto finanziato] fonda il fumus boni iuris dell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai fini del sequestro conservativo dei beni degli amministratori, anche quando la perdita, già esistente all’insediamento dell’organo amministrativo, sia stata occultata da irregolarità contabili [crediti inesigibili non svalutati, debiti non contabilizzati].
In sede cautelare il danno può essere quantificato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., tra la data di apertura del fallimento e quella del verificarsi della causa di scioglimento [patrimonio netto rettificato alla data di insediamento del consiglio di amministrazione], che assorbe le ulteriori condotte contestate [pagamenti preferenziali, omesso versamento di tributi e contributi, omessa rendicontazione dei progetti finanziati].
Il periculum in mora che giustifica il sequestro conservativo può essere desunto da elementi oggettivi, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, e da elementi soggettivi, tratti dal comportamento del debitore che lascino presumere il compimento di atti dispositivi idonei a sottrarre il patrimonio all’esecuzione forzata [dismissione del patrimonio immobiliare dopo il fallimento della società, con acquisizione di liquidità più agevolmente occultabile].
Con il fallimento della società le azioni di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali confluiscono nell’azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. L’azione sociale conserva natura contrattuale, sicché sul curatore grava l’onere di provare la violazione degli obblighi e il nesso causale con il danno, mentre spetta agli amministratori, il cui inadempimento si presume colposo, provare l’osservanza dei doveri o la non imputabilità dell’inadempimento. L’azione dei creditori sociali ha natura extracontrattuale e presuppone una condotta che diminuisca il patrimonio sociale fino a renderlo insufficiente ad assolvere la funzione di garanzia generica.