Nel procedimento cautelare volto a inibire al concorrente l’utilizzo di informazioni aziendali asseritamente sottratte da ex dipendenti confluiti nella sua compagine, il fumus boni iuris difetta quando gli elementi forniti dal ricorrente [log dei sistemi informativi aziendali acquisiti da un consulente di parte] non consentono di stabilire con sufficiente verosimiglianza che i file scaricati durante il rapporto di lavoro siano stati copiati e acquisiti per scopi esorbitanti dalle mansioni, anziché per ragioni attinenti all’esecuzione della prestazione lavorativa, nonostante alcuni indizi [scaricamento di file contrattuali a pochi giorni dalla cessazione del rapporto].
La riferibilità agli ex dipendenti dei file risultanti scaricati dai sistemi aziendali dopo la cessazione del rapporto di lavoro resta incerta quando il datore di lavoro abbia anomalamente conservato in capo a essi l’abilitazione ad accedere liberamente ai sistemi, e i titoli dei file sono privi di univoca espressività di un’attività di esfiltrazione di dati riservati [documenti su ferie e lavoro agile, carta intestata, modelli di offerta].
Indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i. per la tutela dei segreti commerciali, l’acquisizione, la rivelazione e l’utilizzo di informazioni aziendali da parte del lavoratore al di fuori delle necessità dell’attività lavorativa e senza il consenso dell’imprenditore possono integrare un illecito del dipendente e configurare, in capo al terzo concorrente che reimpieghi il lavoratore sfruttando le informazioni sottratte, atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.