Il franchisor che lamenti la violazione del patto di non concorrenza da parte dell’affiliato, attuata tramite una società formalmente distinta, deve provare che l’affiliato eserciti un controllo sulla gestione di tale società, le fornisca un supporto logistico, strumentale o informativo, oppure che i suoi soci svolgano attività al suo interno. Non hanno valore indiziario, neppure se considerati complessivamente, i vincoli affettivi o di parentela tra l’amministratore della società concorrente e i familiari dei soci dell’affiliato, l’impiego presso di essa di parenti o di ex dipendenti dell’affiliato, né la coincidenza tra la denominazione sociale e le iniziali dei soci, perché il patto di non concorrenza non si estende ai parenti e si tratta di elementi neutri, che non dimostrano alcuna condotta riferibile ai soci dell’affiliato.
Il patto di non concorrenza che vincola l’affiliato soltanto in costanza del contratto di franchising cessa di operare con la scadenza naturale del contratto, mentre il patto post contrattuale limitato a determinati territori non giustifica alcun provvedimento inibitorio nei confronti dell’attività svolta fuori dal perimetro così individuato. Pertanto, a seguito della restituzione dei locali e dei beni e della scadenza del contratto, la decisione sul merito del reclamo cautelare rileva ai soli fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
L’esigenza di assicurare l’unitarietà del processo nei confronti di più resistenti, prevista dall’art. 33 c.p.c., consente la deroga al foro convenzionale esclusivo pattuito con uno solo di essi.