La riforma del 2003 ha previsto la possibilità per i soci delle s.r.l. di richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore, ai sensi dell’art 2476, co. 3, c.c., qualora questi si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione, con tale intendendosi ogni inadempimento degli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per norma statutaria, potenzialmente foriere di danno per la società. Nel caso in cui, nelle more del procedimento, intervenga la sostituzione dell’amministratore resistente, tale iniziativa esclude il rischio del compimento da parte di questi di ulteriori azioni pregiudizievoli per la società. Ed invero, costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione: 1) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza; 2) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; 3) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.