È oggettivamente vessatorio, e configura un uso emulativo del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., il ricorso cautelare proposto dai soci per ottenere documenti che l’amministratore si era dichiarato disponibile a fornire e aveva in gran parte già inviato, depositato prima della scadenza del termine da lui indicato per reperire la documentazione presso il consulente della società [dopo che la documentazione era stata sottratta dalla sede sociale], specie quando i soci avessero avuto fino a poco prima libero accesso ai documenti sociali; in tal caso la domanda va rigettata, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La qualità di concorrente del socio non esclude il suo diritto di controllo ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., perché la tutela della riservatezza della società attiene al potenziale utilizzo delle informazioni ottenute e non alle modalità di esercizio del diritto; l’organo amministrativo, se ritiene sussistente un’esigenza di riservatezza, deve comunque soddisfare la richiesta del socio, motivando le eventuali cautele di secretazione dei dati.
Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti sociali e di estrarne copia a proprie spese, ma non di ottenerne la consegna; nulla impedisce tuttavia che l’amministratore assuma volontariamente il più gravoso onere di inviare in copia la documentazione richiesta, e la sua disponibilità in tal senso è indice di buona fede.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione, compresi libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, fatture, estratti conto e contratti, è un diritto potestativo esercitabile in ogni momento e senza necessità di motivazione, che incontra il solo limite della correttezza e della buona fede, superato quando le richieste siano oggettivamente vessatorie, perché reiterative di istanze già evase o di carattere ostruzionistico o emulativo. L’ingiustificato differimento dell’accesso integra di per sé il *periculum in mora*, che resta escluso quando la documentazione sia stata consegnata in tempi compatibili con la sua mole.