L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. [azione risarcitoria della SIAE per l’esecuzione di opere musicali in un concerto senza permesso], sicché il giudice adito dichiara la propria incompetenza in favore del foro così individuato e non provvede sulle spese, che sono regolate dal giudice davanti al quale la causa è riassunta.