Va disposta la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di trasferimento di azioni allorché il promissario acquirente sia rimasto inerte rispetto alle attività di impulso e di istruttoria delle procedure urbanistiche (altro…)
Ove entrambe le parti recedano da un contratto a prestazioni reciproche, il giudice è tenuto ad adottare i medesimi criteri che valgono in caso di controversia su reciproche domanda di risoluzione; occorre pertanto procedere ad una valutazione comparativa (altro…)
In forza dell’art. 2476 c.c. la società a responsabilità limitata è legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonché a rinunciarvi o concludere una transazione; anche il singolo socio può esercitare l’azione sociale di responsabilità nell’interesse della società stessa, come sostituto processuale, esercitando l’azione sociale nell’interesse della società (altro…)
Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).
La intervenuta estinzione della società determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare anteriormente stipulato di compravendita delle partecipazioni della stessa società, rendendo beni non più commerciabili le relative quote di partecipazione.
A seguito della soppressione del libro dei soci, per rendere opponibile anche alla società l’avvenuto trasferimento di quote di srl, è necessario procedere all’iscrizione della sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c. presso il Registro delle Imprese che consenta il trasferimento delle quote e sostituisca il consenso mancato alla formalizzazione del contratto definitivo. (altro…)
Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. (altro…)
Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all'asserito eventus damni tali e tanti fattori - tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo - la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.
Nel caso in cui un contratto di associazione in partecipazione preveda (i) l’obbligo a carico dell’associato di produrre un determinato bene a favore dell’associante, nonché (ii) di provvedere al mantenimento degli impianti in modo da garantire la continuità della produzione, non è ravvisabile un’obbligazione di risultato, ma, piuttosto, l’obbligazione di effettuare un’organizzazione dell’impianto di produzione (altro…)
A fronte della mancata accettazione implicita da parte dell’associato delle nuove condizioni contrattuali di associazione in partecipazione, introdotte unilateralmente dall’associante, quest’ultimo non può lamentare alcun danno a seguito della mancata prosecuzione del rapporto da parte dell’associato.
L’associato, a sua volta, con l’interruzione del rapporto, seppur (altro…)