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La distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo: il caso “Tartufo di Pizzo”
Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e...

Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e che può ottenere la registrazione in presenza di specifici presupposti quali: novità, capacità distintiva e liceità. Si definisce invece collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio che la legge definisce “individuale” ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore.

Il marchio individuale “ Tartufo di Pizzo” non doveva essere registrato poiché non dotato di autonoma capacità distintiva posto che il consumatore medio del gelato Tartufo di Pizzo era perfettamente consapevole di poter acquistare il “Tartufo di Pizzo” con quelle determinate caratteristiche non solo presso presso una specifica gelateria (i.e., l'azienda a cui l'attrice ha concesso in comodato d'uso gratuito il marchio "Tartufo di Pizzo"), ma in qualunque gelateria sita nel territorio di Pizzo.

Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

[nel caso di specie il collegio ritiene di poter fare ricorso al notorio in forza del quale si può affermare senza ombra di dubbio come il marchio in questione abbia acquistato nel tempo valenza distintiva sia nella percezione dei consumatori che negli operatori del settore, non come marchio individuale ma come marchio collettivo, rappresentante un gelato con determinate caratteristiche e prodotto in una specifica area geografica, il comune di “ Pizzo”, dai gelatieri di quella zona]

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Capacità distintiva del marchio e differenze tra marchio forte e marchio debole
In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e...

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.

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Rigetto dell’azione di nullità del marchio che ha acquisito carattere distintivo
In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e...

In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e 28 c.p.i., la domanda o l’eccezione di nullità del marchio va rigettata ogniqualvolta il segno che ne forma oggetto abbia acquisito un carattere distintivo suo proprio a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13, co. 3, c.p.i.).

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Confondibilità tra insegna e marchio complesso
Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei...

Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei prodotti rappresentati; il loro abbinamento ad un elemento denominativo, avente solo un’assonanza fonetica con i prodotti, è idoneo a rafforzare il collegamento tra la parte denominativa del segno e i prodotti rappresentati [marchio costituito dall’espressione Canapè – Antica Canapa d’Abruzzo e dal disegno di foglie di canapa e di una catena montuosa, per prodotti a base di canapa]; la considerazione della debolezza del marchio si risolve in una tutela attenuata dello stesso, essendo sufficienti lievi variazioni per escluderne la violazione.

Nella valutazione di confondibilità di un’insegna rispetto ad un marchio complesso, il confronto non può avere come termine di riferimento la sola parte denominativa del marchio, comprendente al suo interno anche una componente figurativa, dovendo avere ad oggetto il marchio nel suo insieme,  cosicché deve escludersene la confondibilità qualora l’impressione generale suscitata, avuto riguardo anche alle componenti figurative del segno, ritenuto complessivamente “debole”, non sia la stessa.

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Neologismi come marchi. Il caso “Scaldotto”.
L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d’impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o...

L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.

La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].

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Marchio debole e secondary meaning nel settore dell’autonoleggio
Un marchio è “forte” quando vi è un distacco concettuale tra il medesimo e il prodotto o il servizio a...

Un marchio è “forte” quando vi è un distacco concettuale tra il medesimo e il prodotto o il servizio a cui si riferisce; invece un marchio è “debole” quando risulta concettualmente legato al prodotto, perché la fantasia di chi lo ha concepito non è andata oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto stesso, oppure quando è costituito da parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Il marchio che utilizza parole o espressioni di uso comune, con bassa capacità distintiva (es. “RENT”), è qualificabile come “marchio debole” e riceve una tutela più limitata: sono sufficienti lievi differenze per escludere la confondibilità con altri segni simili​.

Il c.d. “secondary meaning” non può essere dimostrato soltanto sulla base dell’intensità della commercializzazione del prodotto o del servizio sul mercato ovvero della diffusione del sito web o della presenza dell’impresa in Internet, in quanto è necessario dimostrare la specifica ulteriore valenza acquisita dal segno distintivo nella percezione dei consumatori.

Ai fini della valutazione della rinomanza di un marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo e le campagne pubblicitarie svolte.

La fattispecie della cd. concorrenza sleale “parassitaria” consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali tenuti da quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) ovvero dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica). Perciò l’imitazione di un’attività, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale, ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

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Giudizio di confondibilità quando il marchio anteriore è debole ai fini dell’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale confusoria
Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla...

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all'accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.

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Non decettività e forza di un marchio che contraddistingue un profumo
Non può ritenersi decettivo ex art. 14 comma 2 lett. b) e 26 lett. b) c.p.i. l’uso di un marchio,...

Non può ritenersi decettivo ex art. 14 comma 2 lett. b) e 26 lett. b) c.p.i. l'uso di un marchio, il cui nome coincide con un vitigno, per un profumo, per i richiami all’uva e alla vite, poiché è comune che i profumi in commercio portino nomi di pura fantasia, eventualmente solo evocativi di luoghi, sentimenti, sostanze, ma sui quali il pubblico non fa riposare alcuna aspettativa relativamente all’intrinseco del prodotto, non risultando quindi idonei ad ingannare ma solo ad attrarre e creare una suggestione.

Al fine di ritenere nulla, per assenza di novità ex art. 12 lett. b) c.p.i., la registrazione di un marchio simile e/o identico a un nome a dominio altrui, è richiesto che il nome a dominio pregiudicante la registrazione sia usato con quale effettiva visibilità anteriormente alla registrazione, non bastando che esso sia stato registrato secondo la disciplina, contrattuale e privatistica, che regola la creazione di siti internet.

Il nome di un’uva usato per contraddistinguere un profumo costituisce marchio forte, in quanto estraneo all’area concettuale del prodotto “profumo”.

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Il danno non patrimoniale da contraffazione di marchio
La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione...

La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione a prodotti non provenienti dalla titolare del marchio e di cui dunque essa non può garantire un livello qualitativo paragonabile ai suoi prodotti, con conseguente effetto pregiudizievole per l’immagine commerciale della stessa titolare del marchio. Tale voce di danno non patrimoniale può essere liquidata tenendo conto in via presuntiva della necessità per la titolare di dover reagire sul mercato per riportare a sé sola il collegamento con il marchio mediante l’ulteriore sopportazione di spese pubblicitarie o, in via alternativa, del risarcimento di una quota parte delle spese pubblicitarie da essa sostenute negli anni che possono ritenersi in via equitativa di fatto inutilmente sostenute in quanto pregiudicate dall’illecito accertato.

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Accertamento della contraffazione e sussistenza dei requisiti per la tutela di un segno come marchio di fatto
La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede...

La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

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Rischio di confusione e uso illecito del marchio simile a quello di un altro concorrente nel settore dell’abbigliamento
Ai fini della valutazione della confondibilità tra marchi, per cui bisogna verificare se vi è stata appropriazione del nucleo centrale...

Ai fini della valutazione della confondibilità tra marchi, per cui bisogna verificare se vi è stata appropriazione del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, si deve inizialmente identificare se il marchio è qualificabile come “forte” o “debole”.  Nel caso in cui il segno sia privo di aderenza concettuale o semantica con i prodotti e/o servizi designati, esso potrà essere connotato come marchio “forte”.

La valutazione del rischio di confusione tra marchi deve essere effettuata in modo globale e sintetico, considerando, in primo luogo, l’interdipendenza tra gli elementi costitutivi del marchio, quali quelli denominativi, grafici, simbolici, figurativi, fonetici. In secondo luogo, la capacità distintiva del segno incide sul rischio di confusione, il quale è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del segno anteriore.

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La violazione del diritto di marchio derivante dal rischio di confusione tra i segni utilizzati in settori merceologici differenti
Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano...

Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l'impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all' art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.

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