Nel marchio complesso, figurativo e denominativo, le parole descrittive dell’attività svolta [nella specie, “Dermo” nel settore della cura del corpo] e quelle di uso comune che designano istituti di formazione nei più diversi ambiti artistici o professionali [nella specie, “Academy”] non assumono di per sé alcuna particolare valenza distintiva, se scisse dalle altre componenti del segno. Ne consegue che l’uso da parte di un concorrente di un segno che interferisce con il marchio soltanto per la parziale coincidenza, o mera assonanza, di tali termini deboli e di scarsissima valenza distintiva non integra contraffazione, poiché gli ulteriori elementi di differenziazione sono idonei a escludere la confondibilità, da valutare con criterio globale che tenga conto della percezione visiva, uditiva e concettuale dei segni da parte del consumatore medio, il quale non dispone di un raffronto diretto ma si affida alla percezione mnemonica dei marchi; l’esclusione della contraffazione rende superfluo l’esame dell’eccezione di preuso del resistente.