Il soggetto che invoca la titolarità del diritto d’autore su un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a. non ha l’onere di indicare il nome del dipendente che lo ha sviluppato; la presunzione di paternità di cui all’art. 8 l.d.a. opera anche a favore delle persone giuridiche ed è presunzione semplice, superabile con qualsiasi prova contraria, sicché, a fronte di un concreto elemento a favore della titolarità [nella specie, il certificato di registrazione del copyright], non è sufficiente la contestazione meramente assertiva del resistente.
Ai fini della conferma della descrizione e della concessione dell’inibitoria per l’uso di copie non licenziate di un software rinvenute nei computer aziendali, non rilevano né la buona fede del resistente né la rimozione dei programmi e la distruzione dei computer successive al ricorso: la cessazione della violazione immediatamente prima o dopo la proposizione del ricorso non esclude il periculum in mora, poiché lascerebbe all’arbitrio del contraffattore la decisione sulla prosecuzione dell’attività illecita, e l’inibitoria ha anche una funzione protettiva volta a impedire la reiterazione futura dell’illecito, che la pregressa violazione autorizza a sospettare.
In assenza di prova certa dell’avvenuta rimozione, va ordinata la cancellazione definitiva dei programmi privi di licenza rinvenuti in sede di descrizione, a cura e spese del resistente e secondo le migliori pratiche dell’informatica forense; la pubblicazione dell’ordinanza cautelare è invece misura eccessivamente afflittiva, sconsigliata dalla sommarietà dell’istruttoria e dalla tendenziale definitività dei suoi effetti, quando l’illecito non abbia raggiunto dimensioni tali da richiedere una reazione così incisiva.