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Patti parasociali: opponibilità ai terzi non aderenti
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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Recesso consensuale del socio di s.r.l.: vincolatività e tutela cautelare
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita...

È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.

Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.

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Accordo di associazione in partecipazione per operazioni di sviluppo immobiliare: questioni processuali e sostanziali in tema di validità e efficacia dell’accordo
Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto...

Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto dello stesso non può prescindere da uno strumento latu sensu demolitorio: sia esso perché viziato (nullo, annullabile, rescindibile), sciolto o risolto (per mutuo consenso, per inadempimento, per sopravvenienze rilevanti ed imprevedibili, ecc.). Per converso, la bontà economica dell’accordo, determinato dall’autonomia privata quale esplicazione della libertà di iniziativa economica, è insindacabile dal giudice, che solo nei casi eccezionalmente previsti può entrare nel merito ed effettuare un sindacato di razionalità economica del contratto.

La nullità di un accordo per mancanza di causa ex art. 1325 e 1418 c.c. e la simulazione assoluta dello stesso non sono mere difese, ma introducono vere e proprie autonome causae petendi che non possono essere introdotte nel giudizio solo nel secondo termine ex art. 183, VI c.p.c. La parte che agisca per la simulazione di un contratto è onerata della prova della simulazione ex artt. 2697, 1417, 2721 c.c.: qualora la parte voglia sostenere il contenuto simulatorio di un atto dovrà produrre controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti prove orali né argomenti di prova presuntivi.

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Rimborso di finanziamenti dei soci, condizione di inesigibilità, e funzione patti parasociali
In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395...

In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 e 2475-ter cod. civ., il rimborso a sé stesso, in qualità di socio finanziatore, operato dall’amministratore unico, di finanziamenti erogati in favore della compagine sociale, in quanto atto estintivo di debito societario risultante dal bilancio.

In tema di società a responsabilità limitata, il finanziamento, regolarmente iscritto in bilancio, erogato dai soci in favore della compagine sociale, non presuppone necessariamente l’approvazione con delibera assembleare, in difetto di espressa previsione normativa, non risultante né dall’art. 2467 cod. civ., né, sotto il profilo fiscale, dall’art. 46, primo comma, TUIR.

In tema di rimborso di finanziamenti dei soci, erogati in favore di società a responsabilità limitata, la condizione di inesigibilità del credito, di cui all’art. 2467 cod. , può essere eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato erogato e il rimborso richiesto, in presenza di specifica situazione di crisi della società, coincidente con il rischio di insolvenza, sia idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale tra tutti i creditori della società”, onde evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua a danno di questi. In tema di società a responsabilità limitata, l’inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, di cui all’art. 2467 cod. civ., trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporta, da parte della società, l’assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della compagine sociale, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.

I patti parasociali, che non trovano fonte né nella legge né nello statuto sociale, sono accordi atipici, conclusi autonomamente e distintamente, diretti a disciplinare, tra i soci contraenti, i rapporti interni e il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello del contratto sociale e della relativa organizzazione. I patti parasociali, quindi, attengono al piano organizzativo non dell'ordinamento sociale, bensì dei rapporti inter-individuali tra titolari di partecipazioni societarie. Per l’individuazione della funzione dei patti parasociali si deve esaminare il profilo della causa e non i motivi dell'accordo, causa che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell'operazione. È, dunque, indispensabile individuare gli interessi che l'operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere, con la conseguenza che il patto parasociale non può essere interpretato estensivamente.

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La promessa del fatto del terzo e clausola penale
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri...

Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.

In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.

Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.

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Arbitrato e cooperativa edilizia: eccezione di compromesso e autonomia del rapporto di scambio
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e...

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la decisione con cui il giudice si pronunci su tale eccezione va considerata come decisione su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la realizzazione dell’alloggio e la sua assegnazione al socio; ne consegue che i diritti del socio che si inscrivono nel rapporto di scambio sono insensibili agli atti degli organi sociali della cooperativa.

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Risoluzione per mutuo dissenso di contratto di licenza d’uso di fatto di un marchio
Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, che può realizzarsi anche per “facta concludentia” si sostanzia in un nuovo contratto...

Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, che può realizzarsi anche per "facta concludentia" si sostanzia in un nuovo contratto alla stregua del quale soltanto vanno regolati i "nuovi" effetti che vengono a determinarsi tra gli originari contraenti: sicché se il "contratto solutorio" non contiene ulteriori accordi di natura transattiva e nulla dispone in ordine alla eventuale regolamentazione delle prestazioni già eseguite nella vigenza del contratto risolto, allo stesso non può ricondursi altro effetto che quello della cessazione dei vincoli obbligatori - che ancora permangono- del precedente rapporto, dovendo ritenersi che le parti contraenti abbiano ritenuta satisfattiva -secondo la rispettiva valutazione dei propri interessi- la parziale attuazione, fino a quel momento, del rapporto obbligatorio attraverso le prestazioni corrispettive già eseguite, rapporto che viene quindi ad estinguersi consensualmente con efficacia "ex nunc ", non operando -in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti- la disciplina legale degli artt. 1458 e 1526 c.c. che, con disposizioni speciali volte a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, è diretta a privare il titolo negoziale della efficacia obbligatoria, con effetto "ex tunc" richiedendo il ripristino (con eccezione dei rapporti di durata) dei valori patrimoniali dei contraenti nello "status quo ante".

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Cessione di azienda da parte di società di capitali: applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. ai soci della società cedente
La ratio dell’art. 2557 cod. civ. è assicurare che il contratto di trasferimento d’azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente...

La ratio dell’art. 2557 cod. civ. è assicurare che il contratto di trasferimento d’azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente perseguite dalle parti, consentendo all’acquirente di subentrare nella titolarità di un’azienda corrispondente a quella gestita dall’alienante, caratterizzata da una certa organizzazione e dall’esistenza di determinati rapporti con fornitori, finanziatori e clienti.

Il rispetto del principio di relatività degli effetti contrattuali ed il divieto di imporre ai soci sacrifici ulteriori rispetto al conferimento, non prevedibili al momento dell’ingresso in società, richiedono che l’identificazione del “soggetto alienante” in senso sostanziale, gravato dal divieto di concorrenza, debba basarsi sul “consenso” prestato dal singolo socio all’operazione di cessione: “consenso” che sarà normalmente ravvisabile in capo al socio o ai soci che detengono il controllo della società, dato che la vendita dell’azienda sociale non può che realizzarsi, nelle società di capitali, con l’approvazione, assembleare o extra-assembleare, di coloro che, rappresentando la maggioranza del capitale sociale, dispongono dei voti necessari per nominare gli amministratori e hanno il potere di influenzare concretamente la gestione strategica dell’impresa. Mentre in nessun caso il socio dissenziente o comunque rimasto estraneo alla definizione delle condizioni dell’operazione di dismissione dell’azienda può essere vincolato ad un obbligo di non concorrenza imposto dagli altri soci che, a maggioranza, abbiano deciso l’operazione. Il bilanciamento tra l’interesse dell’acquirente alla salvaguardia dell’avviamento dell’azienda e quello dei soci della società alienante a non essere vincolati uti singuli ad obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti nel contratto sociale deve pertanto essere realizzato muovendo dal rilievo che, in base al principio di buona fede, possono considerarsi sottoposti all’obbligo di non concorrenza assunto dalla società esclusivamente i soci che (i) abbiano deciso, autorizzato o comunque in qualsiasi forma prestato la loro adesione alle condizioni dell’operazione di cessione, assumendo la qualità di parti in senso sostanziale del contratto, e che (ii) per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale siano concretamente in grado di esercitare una concorrenza differenziale.

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Efficacia dei patti parasociali
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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Risoluzione del contratto, inadempimento e buona fede delle parti
La valutazione dell’esecuzione del contratto in termini di correttezza e buona fede deve essere effettuata con riferimento ad entrambe le...

La valutazione dell’esecuzione del contratto in termini di correttezza e buona fede deve essere effettuata con riferimento ad entrambe le parti; se l’obbligato alla prestazione non ha reso noti alla controparte i cambiamenti che avrebbero necessariamente inciso sulla possibilità di adempiere l’obbligazione residua a proprio carico, tale comportamento è contrario ai principi di correttezza e buona fede ove direttamente incidente sulla successiva impossibilità di garantire l’adempimento divenuta vera e propria impossibilità di adempiere.

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Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni
La cessione delle partecipazioni sociali è un atto di disposizione patrimoniale che ha per oggetto immediato la partecipazione sociale –...

La cessione delle partecipazioni sociali è un atto di disposizione patrimoniale che ha per oggetto immediato la partecipazione sociale – che esprime l’insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo status di socio – e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Da ciò discende che la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull’oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire di per sé soli un vizio rilevante ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c. Resta salva l’ipotesi in cui il venditore abbia fornito all’acquirente delle specifiche garanzie contrattuali: in questo caso, tuttavia, l’azione di risoluzione e/o di riduzione del prezzo non rinviene il suo fondamento direttamente nella normativa legale in materia di garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 ss. c.c., ma esclusivamente nella clausola negoziale con cui è stata prestata la c.d. garanzia convenzionale.

L’art. 1304, co. 1, c.c. prevede che la transazione conclusa dal creditore con uno dei condebitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, a meno che questi non dichiarino di volerne profittare. Tale norma si riferisce alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del condebitore solidale con cui è stipulata, giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a consentire che gli altri condebitori solidali, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione, possano dichiarare di volerne profittare, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (art. 1372 c.c.). Per converso, laddove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto non già l’intero debito ma solo ed esclusivamente la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto soltanto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

L’azione di arricchimento non può essere proposta laddove l’attore disponga di una diversa azione fondata sul contratto, sulla legge o su clausole generali e questa sia stata rigettata per prescrizione o per decadenza oppure per mancanza di prova del pregiudizio subito o infine per nullità del contratto derivante da contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

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Boicottaggio e disdetta dal contratto di concessione di vendita
Il fenomeno del boicottaggio consiste in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di interferenza nelle altrui relazioni commerciali,...

Il fenomeno del boicottaggio consiste in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di interferenza nelle altrui relazioni commerciali, tramite comportamenti volti all’induzione alla violazione di relazioni commerciali già esistenti o all’impedimento di future relazioni e realizzato attraverso il rifiuto a contrarre (boicottaggio primario), oppure esercitando pressioni su altri imprenditori affinché si astengono da rapporti commerciali con un certo imprenditore, onde estrometterlo dal mercato o ostacolarne l’attività e la permanenza (boicottaggio secondario).

Il contratto di concessione di vendita costituisce un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva per il concessionario/distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.

Il concessionario, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad effettuare specifici investimenti, mirati all'allestimento di una rete distributiva rispondente alle peculiari esigenze del concedente, nonché idonea a soddisfare pienamente criteri da questo prefissati. È, dunque, connaturale alla stessa struttura e funzione del contratto, che si atteggia come un contratto quadro o di tipo normativo, una certa soggezione del concessionario all'ingerenza, operata dal concedente, sfera decisionale ed organizzativa dei singoli rivenditori, che, in caso di scioglimento del rapporto, comporta la difficoltà per il concessionario stesso di conservare - come parte del suo patrimonio - gli investimenti fatti per promuovere e provvedere alla vendita degli altrui prodotti, ciò ragionevolmente in ragione della durata del contratto e della misura degli impegni pattuiti.

L’istituto della disdetta e l’istituto del recesso sono due strumenti giuridici contrattuali diversi. Il primo consente alle parti di impedire il rinnovo automatico di un contratto, ed è normalmente previsto con apposite clausole nei contratti a termine, unitamente, di regola, alla previsione di un termine congruo di preavviso. Il secondo, invece, in deroga al principio generale secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per reciproco consenso tra le parti o per i motivi stabiliti dalla legge” (art. 1372 c.c.), consente alle parti di sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, determinandone lo scioglimento: si tratta di una facoltà che opera o nei casi previsti dalla legge o perché previsto espressamente dalle parti, che lo introducono in apposite clausole contrattuali.

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