Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.
Allorché risulti provato che il ricorso da parte della società ad un finanziamento da parte di soci sia stato dovuto alla necessità di porre rimedio ad una situazione di perdurante crisi finanziaria, il danno di cui il curatore fallimentare, esercitando azione ai sensi dell’art. 146 L.F., chiede che la società sia reintegrata è direttamente ascrivibile al comportamento dell’amministratore che, avendo operato un rimborso (anche parziale) del finanziamento-soci, in spregio del divieto di cui all’art. 2467 c.c. e nella piena consapevolezza della crisi finanziaria in cui la società versava, sia contravvenuto ai doveri impostigli dagli artt. 2392 e 2394 c.c.
Attesta il vero il Presidente di Assemblea che dia atto del "versamento" dell'aumento di capitale a mezzo di consegna di assegno circolare, ancorché tale assegno venga poi revocato dal sottoscrittore così che, quando presentato per l'incasso, non risulti più possibile per la società la materiale apprensione delle somme.
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Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.
Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l'istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento].
In tema di azione di responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare, gli amministratori – anche di fatto – che hanno indebitamente maneggiato i fondi sociali non possono contestare genericamente la pretesa del curatore, bensì devono difendersi nel merito dimostrando specificatamente i fatti estintivi di tale domanda, deducendo in modo adeguato la causa che ha giustificato l’utilizzo i tali fondi.
In una azione sociale di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti degli amministratori ex art. 146 l. fall., l’attore è tenuto alla specifica allegazione dell’inadempimento da parte degli amministratori. Per converso – a fronte di tale allegazione – gli amministratori convenuti sono onerati della prova del fatto estintivo del diritto fatto valere e, pertanto, del proprio adempimento.
Non è da qualificarsi come negligente la condotta dell’amministratore che, pur non avendo provveduto ad attuare i tempestivi provvedimenti richiesti dalla legge in caso di perdita del capitale, abbia ottenuto dai soci dei finanziamenti, imputati poi quali versamenti in conto capitale, in maniera tale da assorbire il c.d. aggravio patrimoniale.
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l'oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno solo dei condebitori e il danno domandato agli altri, fa sì che di tale transazione possano avvalersi anche i condebitori che non abbiano partecipato alla stipulazione, in applicazione dell’art. 1304, co. 1, cod. civ.