L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. (altro…)
La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di s.r.l. consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto (altro…)
In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, non rileva l’eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro cessato amministratore in ordine a una diretta appropriazione indebita di somme dalle casse della società, quanto piuttosto la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quantomeno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo.
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La mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell'attore. (altro…)
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell'art. 2394 c.c. rientra l'obbligo di cui all'art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum. (altro…)
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall., la quale, (altro…)
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l'inadempimento sia specificamente allegato, (altro…)
Il "criterio dei netti patrimoniali" trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto al dissesto e le singole operazioni dannose (anche negli effetti) e, comunque, va sempre giustificato il suo utilizzo, nel senso che l’applicazione del metodo in questione deve rispondere alla logica e al buon senso, poiché (altro…)
Nell’azione di responsabilità intentata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, il danno da illegittima prosecuzione dell’attività non concorre con quello derivante dagli ingiustificati prelievi a favore di uno degli amministratori, poiché il risultato negativo degli stessi è già ricompreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio netto della società immediatamente prima della dichiarazione di fallimento. In caso contrario si finirebbe per duplicare la medesima voce di danno.
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. fall., il danno risarcibile può essere determinato nella misura dello sbilancio fallimentare a condizione che sussistano i requisiti della liquidazione equitativa e sempreché tale quantificazione sia coerente con le circostanze concrete, fermo (altro…)
La disciplina di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l'accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). (altro…)