La domanda della curatela fallimentare volta ad ottenere il ristoro di un danno subito da quei creditori, insinuatisi al passivo, divenuti tali per aver fatto affidamento sulla situazione della società come rappresentata all'esito di una revisione legale dei conti erronea ed ingannevole, è infondata (altro…)
La prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale non vale ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) – il quale si connota per la dissimulazione dello stato di insolvenza e per la contestuale assunzione di un’obbligazione con il proposito di non adempierla – qualora la situazione patrimoniale negativa della società sia conoscibile dai creditori sociali in quanto risulta in maniera inequivocabile dal bilancio iscritto nel registro delle imprese anteriormente al sorgere del credito. (altro…)
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che (altro…)
Sugli amministratori grava un obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società che, ove violato, può integrare la responsabilità dell’organo amministrativo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto responsabile un amministratore di srl per non aver correttamente esposto la situazione patrimoniale della società e per aver, in forza di ciò, proseguito l'attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale). (altro…)
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
Le norme di legge che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione dell’ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pure irregolare o implicita; con la conseguenza che (altro…)
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.
In relazione al periculum in mora, il travaso di risorse economiche dal patrimonio sociale per destinazioni non spiegate dall’amministratore, avvenuto in un largo periodo di tempo ed in spregio delle preclusioni dettate dall’ordinamento a salvaguardia dei diritti dei creditori, integra il requisito del rischio di perdita della garanzia di soddisfazione del credito sotto il profilo soggettivo e, dunque, giustifica l’adozione della cautela del sequestro conservativo.
Sono responsabili del danno arrecato alla società dichiarata fallita i soggetti - amministratori di diritto o di fatto - che abbiano finalizzato l'intera attività della società alla esecuzione di una programma criminoso di gestione di affari (nel caso di specie, in sistematica violazione della disciplina fiscale vigente).
I termini di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. cominciano a decorrere solo dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società si è verificata e, al contempo, diviene conoscibile da parte dei creditori e dei terzi.