L’eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla titolarità del credito per intervenuta cessione non è soggetta al termine decadenziale previsto dall’art. 167 c.p.c. Ciò in quanto la titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata in prima udienza non ancora preclusi. Inoltre, se la questione emerge dalle risultanze ritualmente acquisite in giudizio, essa è rilevabile anche ex officio [nella specie si trattava di credito derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di cessione di quote].
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità delle domande nuove e delle eccezioni che sono conseguenza delle difese dell'opponente deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo in cui l'opposto a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre a pena di decadenza costituendosi tempestivamente, ex art. 166 e 167 c.p.c., le domande nuove e le eccezioni nuove: il momento preclusivo per queste facoltà per l'opposto è la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente e non la prima udienza ex art. 183 c.p.c.
La dichiarazione contenente proposta di dilazione di pagamento costituisce causa di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 c.c.
L’eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese - nel corso di esercizi antecedenti - da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all’art. 2949, comma 1° c.c., atteso l’indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.
L’amministratore subentrante di una S.r.l, tanto più quando risulti in possesso di tutta la documentazione contabile della società, ha il dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente, se del caso anche tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria. In difetto lo stesso, risponderà - per un titolo autonomo ma convergente con quello dell’ex amministratore direttamente responsabile - della causazione del danno arrecato al patrimonio sociale, e quindi in via tendenzialmente solidale con l’amministratore cui era subentrato. È tuttavia fatta salva la possibilità di fornire prova, da parte dell’amministratore subentrante, di non avere provveduto a rimediare alle omissione per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte.
Il giudizio con cui la cooperativa edilizia richieda l’esclusione del socio moroso, in quanto relativo a rapporti societari tra socio e cooperativa, è disciplinato dagli art.2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. (altro…)
Deve ritenersi valida la clausola statutaria che preveda una penale per il socio in caso di suo inadempimento a specifici obblighi sociali, laddove la stessa sia sufficientemente determinata e ancori l’entità della penale a dati specifici e oggettivi. Non costituisce invece elemento essenziale, ai fini della validità di tale clausola, la previa comunicazione al socio della quantificazione precisa della penale che gli sarà addebitata in caso di suo inadempimento.
Il Tribunale può ridurre d’ufficio la penale che ritenga manifestamente eccessiva, sempre che la parte interessata assolva agli oneri di allegazione e di prova sulla medesima incombenti in ordine alle circostanze rilevanti, al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale.
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo – delle imposte dirette e indirette e delle tasse, nonché degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione che ne sono scaturiti, in conformità con la struttura dell’azione sociale di responsabilità – che è azione di risarcimento per inadempimento a obblighi di diligenza professionale derivanti dal rapporto contrattuale di amministrazione – è sufficiente alla società attrice allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere – anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali – al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche.
(altro…)
Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del denaro fuoriuscito dalle casse della società, non essendo quindi fondato il tentativo di ribaltare tale onere sul commissario liquidatore, contestandogli di non aver previamente verificato quali di tali prelievi corrispondessero ad un'effettiva operazione gestoria.
Soltanto con la volontaria rinuncia del mutuante al proprio credito da rimborso dei finanziamenti erogati, tali importi possono essere utilizzati per ripianare le perdite risultanti dal bilancio straordinario approvato della società mutuataria, laddove la loro unilaterale inclusione – approvata a maggioranza e contro la volontà del mutuante – fra le riserve di netto costituisce, oltre che un illecito contrattuale nei rapporti fra le parti, una patente violazione dei canoni di veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2423 co. 2° c.c. tale da rendere (e imporre di dichiarare) nulla, sia la delibera di approvazione del bilancio, sia la successiva delibera di ricostituzione in aumento del capitale sociale previa imputazione a perdita delle riserve inesistenti approvata sulla base del primo e fallace presupposto di riclassificazione da parte della società mutuataria della somma finanziata tra le erogazioni in conto capitale anziché fra i debiti verso i soci per finanziamenti.