La delibera (o la decisione dei soci) di approvazione del bilancio assunta dall'assemblea di una società di capitali senza previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale, richiesti ai sensi dell'art.2429 c.c., è annullabile. Non ha alcuna rilevanza il fatto che tali mancanze siano conseguenza dall'assenza del collegio sindacale, neppure se tale assenza sia riconducibile all'impossibilità di individuare soggetti disponibili ad accettare la carica di sindaco e/o dall'impossibilità di nominare il collegio sindacale dovuta all'atteggiamento ostruzionistico dei soci di minoranza (anche qualora l'impugnante sia fra di essi annoverabile). (altro…)
L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e, in particolare, in applicazione dei principi di vicinanza della prova e di divieto di probatio diabolica, in ordine alla dimostrazione del fatto negativo.
Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell'attore - ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria - l'impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni (altro…)
Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l'interesse, in capo ai medesimi soci, all'impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.
L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, (altro…)
E' nulla la delibera di approvazione del bilancio di una società a responsabilità limitata con cui vengono iscritti a bilancio i debiti tributari senza includervi le sanzioni e gli interessi. Per i principi di chiarezza, completezza e verità che devono connaturare il bilancio societario infatti i debiti tributari (altro…)
La sostituzione della deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, della domanda volta a far valere l’invalidità della delibera sostituita anche quando la sostituzione della delibera impugnata con altra esente da vizi sia intervenuta dopo l’introduzione del giudizio, in quanto (altro…)
In materia di sanatoria di delibera assembleare nulla, l'art. 2377, VIII co., c.c. deve essere interpretato nel senso che l'effetto sanante si produce solo se, in sede di vaglio incidentale operato dal giudice, la delibera sostitutiva risulti immune da vizi, anche qualora la stessa non sia stata oggetto di impugnazione. Ne consegue la mancata produzione della c.d. rinnovazione sanante, con conseguente declaratoria di nullità, qualora (altro…)
Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza dell'iscrizione di una voce di credito pongono in rilievo questioni di violazione di norme imperative dettate a tutela della generalità dei terzi, come tale soggetta al termine triennale di cui all’art 2379 cc. e non a quello di 90 giorni di cui all'art. 2377 c.c. (altro…)
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: - un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; - una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. (altro…)
La legittimazione attiva all'impugnativa della deliberazione assembleare per un vizio di annullabilità è attribuita, in caso di organo amministrativo collegiale, al plenum del consiglio d'amministrazione e non già al singolo amministratore, con salvezza di una lesione immediata, da parte della deliberazione impugnanda, di un proprio diritto (nel caso di specie non sussistente perché, avendo la deliberazione ad oggetto la revoca di tutti gli amministratori, non poteva dirsi esistente alcun diritto alla permanenza alla carica). Sicché il discorrere di «amministratori» nell'art. 2377, c. 2, c.c. è da interpretarsi, in caso di organo amministrativo collegiale, nel senso di consiglio d'amministrazione.
Già nel diritto societario pre-Riforma, l'illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l'interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. (altro…)