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Sospensione della delibera di approvazione del bilancio: il bilanciamento degli interessi contrapposti per il periculum in mora
L’abuso di maggioranza si sostanzia nella lesione dei diritti partecipativi dei soci di minoranza. Tale lesione non può essere determinata,...

L’abuso di maggioranza si sostanzia nella lesione dei diritti partecipativi dei soci di minoranza. Tale lesione non può essere determinata, di per sé, dalla approvazione di un bilancio che porti perdite superiori al reale, ma solo, eventualmente, dalla successiva delibera di ripianamento con offerta ai soci in opzione, ove questa ponesse a rischio i loro diritti.

Ai fini della valutazione del periculum in mora per l’adozione della sospensiva, anche ove si ravvisasse un rapporto di concatenazione causale necessaria fra perdita di bilancio e onere di ripianamento, si imporrebbe, per questo aspetto, la necessità di bilanciare, ex art. 2378, co. 4, c.c., l’interesse degli attori a non concorrere a un aumento ritenuto indebito con il contrapposto interesse dei terzi a conoscere, e della società a cristallizzare e ufficializzare, le condizioni della società. Con la sospensiva infatti i terzi verrebbero privati radicalmente dell’importante informazione dell’avvenuta perdita del patrimonio netto e la società del principale strumento che rappresenta all’esterno e all’interno la sua condizione patrimoniale, sulla base del quale essa deve assumere iniziative rilevanti ex art. 2447 c.c. In questa alternativa, il bilanciamento non può andare a vantaggio dei soci che domandano la sospensione ove cui abbiano manifestato di non volere continuare il rapporto sociale e non abbiano esercitato neppure parzialmente il diritto di sottoscrivere l’aumento, con l’effetto di perdere, per ciò stesso, la loro qualità di soci.

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Sostituzione di delibera invalida, finanziamento soci e versamento in conto capitale
L’art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di...

L’art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore, la delibera impugnata essendo già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Vero è poi che ex art. 2377 c.c. tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia stata presa in conformità della legge e dello statuto, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell’art. 2377 c.c., se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c., con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.

Se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno l'interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Pertanto, nel giudizio relativo all’impugnazione della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni relative all’invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea dei soci. Il rapporto tra la società e l’amministratore va, infatti, ricondotto nell’ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l’articolo 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168 del 2003. Da tale inquadramento del rapporto negoziale deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore.

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale non assume rilevanza determinante la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale, in quanto sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali, e non viceversa; in altre parole, l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere tale passività se manca un suo titolo giustificativo. Piuttosto, la prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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Impugnativa di bilancio: la valutazione delle partecipazioni immobilizzate
In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano...

In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto e l’art. 2423 bis, co. 1, n. 6, c.c. prescrive che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (c.d. principio di continuità dei bilanci). Pertanto, l’appostazione di una partecipazione detenuta in altra società al costo di acquisto e per un valore coerente con quanto rappresentato nel bilancio precedente risulta ossequiosa di detti principi, rispetto ai quali la mera diversa valorizzazione in un atto di donazione tra privati non riveste alcuna efficacia euristica.

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Impugnazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili
Anche nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che...

Anche nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione, rientrando nei poteri dell’assemblea che approva il bilancio, la facoltà di prevederne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società con una decisione censurabile solo se frutto di iniziative dei soci di maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.

Grava sul socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare in giudizio che la decisione dell’accantonamento degli utili adottata a maggioranza abbia ingiustificatamente sacrificato la sua legittima aspettativa a percepire la remunerazione del suo investimento, avendo rivestito carattere abusivo perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a provocare la lesione della posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale ove l’esercizio in comune dell’attività economica avviene proprio allo scopo di dividerne gli utili.

Fermo restando che il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall’ordinamento migliore interprete dell’interesse sociale in considerazione dell’entità maggiore del rischio che corre nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune, deve, comunque, arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede e non può spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese all’accantonamento dell’utile.

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La competenza del tribunale prevale su quella arbitrale anche se l’impugnazione ha ad oggetto solo vizi formali
In caso di impugnazione di una delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio, quandanche introdotta per vizi...

In caso di impugnazione di una delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio, quandanche introdotta per vizi procedurali, la clausola compromissoria presente nello statuto sociale non può trovare applicazione là dove unitamente agli stessi vizi formali vengano introdotti altri motivi di impugnazione, di natura sostanziale, aventi ad oggetto diritti indisponibili, tali da provocare la necessità di una trattazione congiunta ex art 2378 c.c, sul tenore della giurisprudenza di legittimità per la quale “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (Cass. 20674/2016 e Cass 14465/2019).

La competenza del Tribunale prevale in ogni caso su quella arbitrale quandanche l’impugnazione si fondi solo su vizi formali e prescinda dal merito del documento contabile e del rispetto dei principi di cui all’art 2423 e segg c.c., dal momento che l’art 2378 comma 5 c.c., norma speciale anche rispetto all’art 819 ter c.p.c., stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.

Nel caso in cui una o più parti abbiano impugnato una delibera di approvazione del bilancio, a cui hanno fatto precedere altre impugnazioni relative agli anni precedenti, l’interesse ad agire degli impugnanti non ne risulta caducato, perdurando l’interesse dei soci ad impugnare, per i medesimi vizi, tutte le delibere di approvazione dei bilanci successive a quella per prima impugnata, e ciò pur considerando l’esistenza nel sistema dell’obbligo degli amministratori ex artt. 2434 bis co 3 c.c. e 2377 co 7 c.c. di rivedere, in conformità al decisum definitivo sull’impugnazione del primo bilancio, non solo il bilancio dell’esercizio in corso, ma anche i bilanci intermedi. Infatti, il socio legittimato ad impugnare il bilancio è portatore di un diritto verso la società a ricevere con il documento contabile informazioni veritiere e corrette e questo diritto è tutelato con la facoltà del socio, attribuita a determinate condizioni, di insorgere contro le delibere che ritiene illegittime; si tratta di una tutela endosocietaria reale affatto diversa da quella che il socio stesso può indirettamente conseguire in forza dell’intervento dell’organo amministrativo tenuto ad adeguarsi all’esito della prima impugnazione. Peraltro, va considerato che il giudizio di impugnazione, se si conclude in senso positivo per il socio impugnante, comporta la caducazione endosocietaria della delibera invalida con efficacia verso tutti i soci ex art 2377 co 7 c.c. e la certezza di questo risultato non è offerta al socio dall’obbligazione dell’amministratore di rettificare i bilanci successivi a quello approvato con la delibera annullata.

L’art. 2429, comma 3, applicabile alle S.r.l. in forza del rinvio dell’art. 2478 bis c.c., stabilisce che “il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”. In proposito, costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui “l’obbligo di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione ai sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c., è un obbligo – distinto da quello di convocazione dell’assemblea – previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua riproduzione nello statuto. La società – nei limiti del proprio apprezzabile ‘sacrificio organizzativo’- deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare. Tale diritto può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano con l’approvazione di una specifica norma statutaria” (così Tribunale di Milano, sentenza 31 marzo 2021). Ne consegue che quello in commento sia evidentemente un adempimento necessario affinché i soci possano assumere una decisione consapevole in sede di assemblea sul progetto di bilancio predisposto dagli amministratori, la cui prova di aver adempiuto a tale prescrizione, nel giudizio di impugnazione, grava sulla società; in mancanza del rispetto della disposizione normativa ovvero in assenza dell’assolvimento del relativo onere della prova, non può che conseguire l’annullamento della delibera eventualmente impugnata.

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Sostituzione della delibera invalida e contenuto dell’ordine del giorno
L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali...

L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione e informazione, nonché di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie.

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Sostituzione della delibera invalida
L’ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua...

L'ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore.

L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c.

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In caso di CdA con due membri, la legittimazione a impugnare le delibere assembleari spetta all’organo collegiale
All’amministratore revocato è riconosciuta la legittimazione a impugnare la deliberazione di revoca, qualora intenda lamentare che la stessa non è...

All’amministratore revocato è riconosciuta la legittimazione a impugnare la deliberazione di revoca, qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta, facendo valere non già un proprio interesse, bensì l’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il potere gestorio sia attribuito a un consiglio di amministrazione composto da due membri, la legittimazione a impugnare le delibere non conformi alla legge o allo statuto spetta all’organo gestorio e non individualmente a ciascun amministratore.

Ai sensi dell’art. 2352 c.c., in caso di pignoramento di partecipazioni sociali, l’esercizio del diritto di voto è assegnato, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio; tale attribuzione del diritto di voto costituisce elemento connaturale al pegno di partecipazioni sociali. La convenzione contraria richiamata dalla disposizione va intesa quale eventuale accordo tra socio datore di pegno e creditore pignoratizio, derogatorio della disciplina ordinaria e da comunicare alla società al fine di consentire in assemblea l’esercizio del diritto di voto al soggetto legittimato, e non già quale patto tra soci versato nello statuto. Si tratta infatti di un diritto disponibile da parte del creditore pignoratizio nei rapporti interni con il proprio debitore.

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Potere di rappresentanza della società in giudizio e sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sostituzione della delibera impugnata
L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua...

L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina di un nuovo amministratore, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo a quest’ultimo.

Il nuovo amministratore nominato dall’assemblea con la deliberazione impugnata dal precedente titolare della carica non ha alcuna legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione ove non è destinatario di alcuna domanda e la sua evocazione in giudizio non può avere altri effetti che quelli di una semplice litis denunciatio.

L’applicazione della previsione dell’art. 2377, comma 8 c.c., richiamata dall’art. 2479-ter, ultimo comma c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostituto dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli articoli 2377, 2379, 2379-ter e 2479-ter c.c.

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Sul compenso degli amministratori
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non...

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni. Nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. In primo luogo, lo statuto della società, cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, aderisce. Il disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c. - letti e interpretati in relazione alla natura del rapporto di amministrazione e alle fonti che lo disciplinano – delineano infatti una materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie e alla volontà assembleare. In tutte le ipotesi in cui si accerti che l’amministratore ha diritto al compenso, ma né lo statuto né l’assemblea ne abbiano determinato l’ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.

Il danno futuro è quello di cui si prevede il verificarsi in un tempo posteriore alla domanda risarcitoria con un grado di ragionevole certezza. Perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico o ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo, va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare.

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Impugnativa di bilancio e intervento adesivo dipendente del socio interessato alla conservazione della delibera
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il socio di una società di capitali che abbia partecipato all’adozione di...

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il socio di una società di capitali che abbia partecipato all'adozione di una delibera assembleare poi impugnata, è portatore di un interesse, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante, ad intervenire nel giudizio per sostenere le ragioni della società, interesse individuabile nella esigenza di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto, il cui contenuto è da presumere in sintonia con gli obiettivi dallo stesso perseguiti, alla cui formazione egli ha contribuito e dalla cui caducazione discenderebbero significativi e pregiudizievoli effetti, sotto il profilo della stabilità, sull'attività sociale successivamente svolta.

La domanda di accertamento della nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, articolata su plurime censure a diverse poste del documento, avanza contestualmente una pluralità di domande, aventi comune petitum, ma distinte causae petendi e corrispondenti a ciascuna delle poste contestate, dal momento che l’accertamento della nullità non comporta la semplice invalidazione dell’atto, ma anche obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati nella sentenza, come previsto, per il caso di annullamento della delibera, dall’art. 2377, co. 7, c.c.

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Nullità della delibera assunta dall’assemblea tenutasi in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo...

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo di società cui la delibera perviene. In caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera nelle s.r.l. è legittimato ad agire, ex art 2479 ter c.c., ogni socio assente, dissenziente o astenuto, ciascun amministratore, l’organo di controllo. La qualifica di socio si acquista nei rapporti societari interni all’organizzazione dell’ente dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese, stante il disposto dell’art 2470 c.c.

La formula normativa dell’art. 2479 ter c.c., prevedente la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. prese in assoluta mancanza di informazione, non si differenzia da quella parallela in materia di s.p.a. e contenuta nel primo comma dell'art. 2379 c.c. lì dove commina la nullità delle deliberazioni, tra l'altro, assunte nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non manca ma è solo irregolare, provenendo comunque l'avviso da un componente dell'organo amministrativo. In sostanza, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l. la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa di mancanza assoluta di convocazione.

La circostanza che l’assemblea si tenga in altro luogo da quello indicato nell’avviso di convocazione comporta la nullità della delibera, in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

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