Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell'esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita (altro…)
L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
Anche la semplice convocazione dell’assemblea per deliberare l’esclusione di un socio legittima la richiesta di un provvedimento cautelare pre-assembleare qualora sia già palese la volontà dei soci in merito alla decisione da assumere (nel caso di specie, parte ricorrente lamentava la nullità della clausola statutaria ex art. 2437-bis c.c. in ragione della sua «genericità»). (altro…)
La società emittente può sollevare eccezioni personali, ai sensi dell'art. 83-septies TUF, nei confronti del portatore azioni dematerializzate, al fine di inibirne il diritto di voto, anche in seguito al rilascio della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies TUF dell'intermediario depositario alla società emittente stessa, perché quest'ultima rappresenta mero titolo di legittimazione e non ha alcun effetto preclusivo in ordine alle eccezioni sollevabili.
Fra le eccezioni personali sollevabili (altro…)
La legittimazione all'impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria (altro…)
La delibera che determina il compenso dell'amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della società.
In assenza di espresso divieto nello statuto o nell'atto di cessione, è legittima la delibera con cui una s.r.l. riconosce al socio uscente il diritto di svolgere attività concorrenziale posto che la disciplina delle società di capitali non prevede (diversamente dalla disciplina delle società in nome collettivo, v. art. 2301 c.c.) un generale divieto di concorrenza per il socio uscente.
E' precluso al Giudice ordinario l'accertamento di intese collusive nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essendo la collusione prevista come presupposto di un potere discrezionale attribuito a CONSOB, che ha carattere autoritativo e conformativo e non meramente dichiarativo ed accertativo. (altro…)
L’annullamento della deliberazione assembleare che preveda un irragionevole compenso dell’amministratore può rilevarsi sia sotto l’aspetto del conflitto di interessi, sia sotto quello dell’abuso di maggioranza.
In entrambe le fattispecie la valutazione rimessa al giudice si fonda sulla ragionevolezza della misura del compenso, da valutare (altro…)
La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci che rappresentino almeno una ridotta percentuale del capitale, è certamente indicativa della volontà di permettere (altro…)
Avuto riguardo al disposto degli articoli 2378, comma terzo, e 2379 ter, comma quarto, c.c. la richiesta di sospensione di una delibera assembleare può proporsi unicamente con ricorso depositato nell’ambito di una causa di merito volta a far annullare la delibera impugnata, per cui (altro…)
La richiesta di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte deve essere accompagnata dall’allegazione specifica di un pregiudizio imminente, alla possibile attuazione del provvedimento cautelare, derivante dalla previa convocazione della controparte.
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia - concretamente - in grado di provvedere. (altro…)