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Istanza di sospensione dell’esecuzione di delibera impugnata di esclusione di socio di Srl
In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., le condotte poste a...

In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., le condotte poste a fondamento dell'esclusione devono essere necessariamente successive all'introduzione della relativa previsione statutaria che individui le specifiche ipotesi di giusta causa, non potendo la clausola statutaria operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua efficacia.

È assistita da fumus boni iuris l'impugnazione della delibera di esclusione del socio fondata su condotte di concorrenza sleale verificatesi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha introdotto tale ipotesi quale causa di esclusione, atteso che l'efficacia della delibera di modifica statutaria decorre, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., dalla data della sua iscrizione.

Non è opponibile la clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale qualora una specifica disposizione statutaria deroghi espressamente alla previsione generale, attribuendo al socio escluso il diritto di proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione ex art. 2378, comma 4, c.c., ove si consideri che, in difetto di sospensione, al socio verrebbe impedito l'esercizio dei propri diritti sociali, sia amministrativi sia economici, per l'intera durata del giudizio di merito, a fronte del limitato pregiudizio derivante alla società dal reintegro di un socio di minoranza.

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Sospensione di delibere assembleari autoesecutive
Ai sensi dell’art. 2479 ter c.p.c., sono impugnabili anche le delibere assembleari che in astratto rivestono la caratteristica dell’autoesecutività. Di...

Ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., sono impugnabili anche le delibere assembleari che in astratto rivestono la caratteristica dell'autoesecutività. Di conseguenza, è da respingersi l'eccezione volta a far valere la carenza di interesse ad agire in capo ai soci che impugnano la delibera assembleare autoesecutiva.

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Assemblea societaria rinviata: natura unitaria e poteri di autoregolamentazione
Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il...

Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il rinvio senza necessità che via sia la partecipazione totalitaria dei soci ovvero una precedente formale convocazione, richiesta invece solo in caso di convocazione di una nuova assemblea. Infatti, dal carattere unitario dell’assemblea rinviante e di quella successiva discende che l’assemblea di continuazione è competente alla trattazione degli stessi argomenti già all’ordine del giorno della prima adunanza.

Sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori, essa ha il potere di deliberare il rinvio prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c., con l’unico onere che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.

Alcuna norma prevede che il verbale dell’assemblea rinviata debba essere comunicato al socio assente ritualmente convocato, potendo lo stesso essere visionato nel libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea.

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Presupposti per l’impugnazione della delibera relativa al compenso degli amministratori
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione –...

Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.

In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.

Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.

Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.

La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.

Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.

 

 

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Sequestro giudiziario di quote societarie vendute dal titolare apparente
Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art....

Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quote societarie nel caso in cui sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare sia emersa la non riferibilità della firma digitale apposta sull’atto di cessione all’apparente amministratore della società cedente per effetto di un possibile furto d’identità e dell’utilizzo di un dispositivo di firma rilasciato sulla base di documentazione falsa e vi sia così il rischio che durante il tempo del giudizio di merito la gestione della società sia affidata ad un soggetto non legittimato, essendo opportuna la nomina di un custode delle quote societarie

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Annullamento della delibera di esclusione del socio: efficacia retroattiva limitata agli aspetti patrimoniali
L’annullamento della delibera di esclusione di un socio dalla compagine societaria, non precedentemente sospesa ex art. 2378 c.c., ha efficacia...

L'annullamento della delibera di esclusione di un socio dalla compagine societaria, non precedentemente sospesa ex art. 2378 c.c., ha efficacia retroattiva limitatamente alle questioni patrimoniali e non si estende, invece, a quegli aspetti che incidono sul preminente interesse della società alla certezza e alla stabilità del proprio operato, ancorché dall'annullamento della delibera di esclusione derivi una modifica della composizione della maggioranza.

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Invalidità della delibera di esclusione del socio per difetto di tipicità della causa
In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è...

In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove un’apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità, deve ritenersi invalida la delibera di esclusione del socio attinto da provvedimento antimafia interdittivo, qualora tale ipotesi non sia contemplata nello statuto sociale, nell’ambito delle specifiche ipotesi di esclusione del socio ai sensi del citato art. 2473 bis c.c.

Ai fini della valutazione del periculum, non può essere invocata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la comparazione con il più grave pregiudizio che la società potrebbe subire con la reintegrazione del socio escluso, nei casi in cui lo statuto sociale non prevede tassativamente il rimedio dell'esclusione del socio.

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Il recesso consensuale del socio di s.r.l.
È condivisibile la configurabilità del c.d. “recesso consensuale” in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e...

È condivisibile la configurabilità del c.d. "recesso consensuale" in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento a opera del D.lgs. 6/2003 alla disciplina dettata in materia di società per azioni. Il recesso consensuale si sostanzia in una modifica del contratto sociale subordinata al consenso di tutti i soci all'uscita del recedente dalla compagine sociale, con liquidazione allo stesso della sua partecipazione. Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire a uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante impiego di risorse destinate all'impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma. Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso ad nutum e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato. L'unico limite alla volontà del socio di disinvestire è il consenso degli altri soci: ciò per l'evidente ragione che il recesso incide sui diritti individuali dei soci e non della società, ragion per cui ciascun socio deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale. Inoltre, dalla qualificazione del recesso consensuale quale contratto risolutorio a forma libera consegue, in forza dei principi generali, che la proposta può essere revocata sino a quando il contratto non sia concluso, ovvero prima che l'accettazione dell'altra parte giunga a conoscenza del proponente, a mente dell'art. 1328 c.c.

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Sospensione cautelare della delibera di revoca del liquidatore
La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può...

La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può essere adottata anche in assenza di giusta causa, senza che ciò ne determini l’invalidità, rilevando l’eventuale difetto di giustificazione unicamente ai fini di una tutela risarcitoria o indennitaria.

La sospensione cautelare della delibera ex artt. 2479-ter e 2378 c.c. presuppone la dimostrazione, gravante sull’impugnante, di un uso distorto del potere di voto, idoneo a integrare abuso di maggioranza o conflitto di interessi del socio determinante.
In difetto di elementi oggettivi e circostanziati a supporto del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’istanza di sospensione deve essere respinta.

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Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16,...

È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16, comma 12 quater, del DL 29.10.2008 n. 185, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 2/2009) che l’acquirente delle partecipazioni sociali può ritenersi legittimato ad esercitare i propri diritti di socio. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e, dunque, non ammette equipollenti. Il socio che non abbia iscritto nel registro il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali, ad esempio di voto o agli utili, e il deposito per l'iscrizione o l'iscrizione stessa non possono essere surrogati dalla conoscenza che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota, come invece possibile in via generale per l’opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti al RI, ai sensi dell’art. 2193 c.c. L’iscrizione al Registro delle Imprese non ha tuttavia efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte.

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Sulla invalidità delle delibere assembleari
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei...

In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.

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