In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della delibera oggetto di impugnazione cagiona il venir meno della utilità dell’impugnazione medesima, in quanto la delibera è stata già privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Conseguentemente, viene meno l’oggetto del contendere.
È ammissibile la richiesta cautelare di sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società di mutuo soccorso, qualunque sia lo strumento processuale utilizzato: ricorso fondato sull'art. 700 c.p.c. in corso di causa, ovvero ricorso ex art. 2378, terzo comma, c.c. In presenza di clausola compromissoria statutaria, permane un residuale spazio per l'intervento d'urgenza del giudice ordinario competente in sede cautelare prima della costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 818, secondo comma, c.p.c.
Nel silenzio dello statuto, il termine per l'impugnazione in sede giudiziale della delibera di esclusione di un socio da una società di mutuo soccorso deve essere individuato nei 60 giorni o, al più, nei 90 giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione appare coerente con il disposto dell'art. 2533, terzo comma, c.c., che disciplina l'opposizione alla delibera di esclusione nelle società cooperative a mutualità prevalente. In subordine, deve necessariamente considerarsi la disciplina delle impugnazioni delle delibere degli organi societari di cui agli artt. 2377 e seguenti c.c., in particolare il sesto comma dell'art. 2377 che indica in 90 giorni il termine per l'impugnazione.
La sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l'accertamento, effettuato dal giudice con giudizio di carattere comparatistico, della prevalenza del pregiudizio illegittimamente subito dal ricorrente rispetto a quello che, legittimamente, potrebbe soffrire la società per effetto della sospensione della deliberazione oggetto di controversia (periculum in mora).
Sono impugnabili le deliberazioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con quello della società allorché: (i) la deliberazione possa recare un danno alla società; e (ii) la partecipazione del socio in conflitto sia stata determinante per l'adozione della deliberazione. In particolare, il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società, di modo che l'uno non possa essere salvaguardato senza l'altro. Pertanto, per integrare una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che il socio miri a realizzare mediante la deliberazione un proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere (anche potenzialmente) quest'ultimo interesse, non potendosi ravvisare incompatibilità di posizioni per il sol fatto che i soci abbiano un interesse in un'operazione parallela a quella oggetto della deliberazione.
L'abuso della maggioranza, causa di annullabilità di una deliberazione, deve interpretarsi nel senso che è consentito al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse personale fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della maggioranza legittima l'annullamento di una delibera allorquando la delibera medesima non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse antitetico rispetto a quello sociale, ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari a danno dei soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare l'abuso della maggioranza grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della delibera.
Una delibera assembleare di carattere meramente "consultivo", anche ove esprima parere negativo all'operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il potere di questi ultimi di porla in essere [il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della delibera assemblea consultiva, asseritamente invalida, in quanto è carente l'interesse ad agire degli amministratori, i quali, come detto, conservano il potere di porre in essere l'atto gestorio in esame].
La tempestiva riassunzione della domanda di nomina dell’arbitro davanti al giudice territorialmente competente, comportando la pendenza del procedimento arbitrale, non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare che ante causam sia stata emessa a seguito del ricorso ex art. 669-quinques c.p.c.
La regola della translatio iudicii prevista dall’art. 50 c.p.c si applica analogicamente al provvedimento di diniego di nomina dell’arbitro dettato da incompetenza territoriale, dovendosi ravvisare evidenti esigenze di salvaguardare appieno gli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato pendente nelle more del procedimento di nomina giudiziaria.
La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti, al momento del deposito dell’istanza di inefficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 669-novies c.p.c., della riassunzione del procedimento di nomina dell’arbitro dinanzi al Tribunale dichiarato competente è circostanza che deve essere tenuta in considerazione ai fini della compensazione delle spese di lite.
Il fondamento positivo della fattispecie concretante l’abuso della maggioranza sta nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto; il canone della buona fede rileva come limite esterno all’esercizio del diritto di voto nel senso che il socio può liberamente esercitare le sue scelte per il soddisfacimento dei suoi interessi individuali con il limite dell’altrui potenziale danno accompagnato da un esercizio di voto fraudolento ovvero ingiustificato.
La stessa disciplina legale del fenomeno societario consente a che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione e, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata anche l'esecuzione del contratto di società, il socio di maggioranza può esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite esterno dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione (nel caso di specie si deduce il diritto di partecipare alla gestione della società) e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Va tenuto presente che la società non è portatrice di un interesse alla prosecuzione della sua attività di impresa e che rientra tra gli interessi dedotti nel contratto di società anche quello di scioglimento anticipato ex art 2484 n. 6) c.c., quindi può individuarsi in questa fattispecie l’ipotesi dell’abuso se la decisione è stata assunta con lo scopo e l’intendo esclusivo di danneggiare il socio di minoranza.
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di valutazione dei motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze personali, individuali del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione, se si esclude quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari posto come limite esterno al voto.
Al fine di provare la sussistenza concreta del periculum in mora necessario alla concessione della sospensione cautelare della delibera assembleare impugnata, il socio che agisce è tenuto a indicare quali siano gli effetti, a sé concretamente pregiudizievoli, della delibera assunta, così da consentire al giudicante, ai fini del bilanciamento di cui all’art. 2378 IV co. cc, la comparazione tra l’interesse del ricorrente alla caducazione della delibera impugnata e l’interesse sociale alla conservazione delle stesse.
L'art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei voti espressi o dell’astensione di ciascuno deve essere contenuta nel verbale o in un documento allegato che faccia corpo con il verbale, a pena di annullabilità della deliberazione. L’art. 2375 c.c., infatti, nel richiedere un allegato impone che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale o quantomeno materialmente unito allo stesso.
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa che per la nomina delle cariche sociali si proceda a scrutinio segreto, trattandosi di materia funzionale a soddisfare i valori cooperativi.
La decisione di ripianare le perdite di una società in liquidazione e ricostituire il capitale sociale, imponendo al socio di minoranza di scegliere tra un esborso di denaro in una società non più produttiva di utili e l'abbandono della stessa, può configurare un abuso del diritto da parte del socio di maggioranza; ciò si verifica in particolare quando tale decisione è basata su una situazione patrimoniale non veritiera e volta a danneggiare il socio di minoranza, costringendolo a uscire dalla compagine sociale.
L’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento ex art. 2944 cc è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dell’inequivocità, della esternazione e della recettizietà. Il riconoscimento del diritto non può fondarsi su atti interni alla società come la contabilità, in quanto il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare una manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito.
Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire limitatamente.
La rinunzia alla carica di amministratore ha pacificamente natura di dichiarazione unilaterale recettizia e personale e non può formare oggetto di una deliberazione che, al contrario, costituisce espressione di un organo collegiale.
La delibera che, abbia ad oggetto l’“autoscioglimento” del Consiglio di Amministrazione votata dalla maggioranza dei suoi membri deve ritenersi contraria al sistema previsto dal legislatore finalizzato a garantire l’operatività costante dell’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione della società e a cui spetta di compiere le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale; essa è pertanto invalida.
L'inesistenza di una delibera assemblea, non trovando specifico fondamento in alcuna disposizione di legge, può essere individuata, senza incorrere in alcun arbitrio interpretativo, soltanto qualora l'incompletezza della fattispecie sia così grave da escluderne la riconducibilità ad un determinato tipo legale. Una norma giuridica, infatti, non può sanzionare direttamente l'inesistenza in quanto la norma per essere applicabile presuppone che una fattispecie esiste, per quanto viziata.
In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.
Il socio che deliberatamente decide di non partecipare ad un assemblea nell'ambito della quale il proprio voto avrebbe avuto un peso dirimente ai fini della deliberazione o, nonostante la legittimazione a chiedere l'annullamento della delibera, non abbia ritualmente impugnato quest'ultima, non è ammesso alla tutela risarcitoria, sia per violazione dell’art. 1227 c.c., che esclude il diritto al risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, sia in ragione del divieto di venire contra factum proprium, sia, infine, per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. pacificamente applicabili anche all’esecuzione del contratto sociale.
Alle delibere dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.