Il riferimento, nell'art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, con ciò mirando ad escludere unicamente la presentazione di una richiesta cautelare ante causam. Una volta che il giudizio di merito risulti già instaurato, nulla osta alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo.
Non vi è distinzione ai fini della cautela provvisoria fra esecuzione ed efficacia: il limite che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si “siano definitivamente realizzati ed esauriti” ovvero sia intervenuta l“irreversibilità” degli stessi. Tuttavia la funzione cautelare non sarebbe completa se il provvedimento di sospensione non potesse pronunciarsi quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risultasse suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.
Bisogna escludere che il termine di otto giorni di cui all’art. 2366, comma 3, c.c., sia riferito alla spedizione dell’avviso di convocazione (come è nella disciplina delle società a responsabilità limitata secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2479 bis, comma 1) e non già alla sua ricezione.
Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, traducendosi in una impossibilità di partecipazione, dà luogo a nullità (e non già ad annullabilità) della relativa delibera.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.
La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.
Si configura il vizio di abuso di maggioranza della delibera assembleare quando, quest’ultima non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale oppure per essere il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
La configurazione di tale vizio rende annullabile la delibera.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare, inficiata dal vizio di abuso di maggioranza, è necessario che il socio alleghi una serie di indici dai quali risulti che la delibera sia estranea all’effettivo perseguimento dell’interesse della società.
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.
Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo.
Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.
Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, talora dubitandosi della configurabilità di un interesse proprio della società). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta. L'abuso richiede dunque che si possa dire - sulla base di indici solitamente presuntivi - che la maggioranza abbia agito al solo scopo di ledere la minoranza nei suoi diritti partecipativi.
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.
E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.
Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.
É pienamente ammissibile la tutela cautelare in corso di causa, pur in presenza nello statuto di una società di capitali di clausola arbitrale, dal momento che non si può certo far discendere dalla mera presenza di una clausola compromissoria (attivabile in sede giudizialmente solo a seguito di eccezione proposta nei termini) l’attribuzione in capo agli arbitri di un potere di sospensiva cautelare in via esclusiva. Il legislatore dell’ultima riforma ha chiarito che, in presenza di una clausola compromissoria, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al Giudice competente ai sensi dell'art. 818, ultimo comma, c.p.c.. Al fine di evitare “vuoti” di tutela in via d’urgenza, è la legge stessa che consente l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria ordinaria, anche in presenza di una clausola compromissoria, legittimata ad intervenire fino al momento in si è costituito (su richiesta di parte) l’organo arbitrale indicato dallo statuto.
Nel caso d’impugnazioni di delibere, il Giudice competente è quello designato per la trattazione della causa di merito, in base a quanto disposto dall’art. 2378, quarto comma, c.c. che espressamente richiede che l’impugnate, qualora intenda chiedere la sospensione dell’esecuzione della delibera, deve depositare il ricorso contestualmente all’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione.
É ben vero che ora il nuovo testo dell’ottavo comma dell’art. 669-octies c.p.c. prevede espressamente che l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle delibere assunte da qualunque organo di società, tuttavia non è corretto far discendere da tale disposizione l’inammissibilità della domanda cautelare di sospensione in tutti i casi in cui sia efficace inter partes una clausola compromissoria e sia stata eccepita dall’altra parte l’incompetenza del Tribunale ordinario.
Non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio atteso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della delibera oggetto di impugnazione cagiona il venir meno della utilità dell’impugnazione medesima, in quanto la delibera è stata già privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Conseguentemente, viene meno l’oggetto del contendere.
È ammissibile la richiesta cautelare di sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società di mutuo soccorso, qualunque sia lo strumento processuale utilizzato: ricorso fondato sull'art. 700 c.p.c. in corso di causa, ovvero ricorso ex art. 2378, terzo comma, c.c. In presenza di clausola compromissoria statutaria, permane un residuale spazio per l'intervento d'urgenza del giudice ordinario competente in sede cautelare prima della costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 818, secondo comma, c.p.c.
Nel silenzio dello statuto, il termine per l'impugnazione in sede giudiziale della delibera di esclusione di un socio da una società di mutuo soccorso deve essere individuato nei 60 giorni o, al più, nei 90 giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione appare coerente con il disposto dell'art. 2533, terzo comma, c.c., che disciplina l'opposizione alla delibera di esclusione nelle società cooperative a mutualità prevalente. In subordine, deve necessariamente considerarsi la disciplina delle impugnazioni delle delibere degli organi societari di cui agli artt. 2377 e seguenti c.c., in particolare il sesto comma dell'art. 2377 che indica in 90 giorni il termine per l'impugnazione.