Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l'espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio (altro…)
Fermo restando che l'art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo collegiale, la delibera (altro…)
Deve essere rigettata la domanda avente ad oggetto l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'elenco dei soci di una srl, redatto sulla base di una delibera assembleare di esclusione di un socio la cui efficacia è sospesa ex art. 2378 c.c.. (altro…)
Nonostante il disposto dell'art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della "esecuzione" delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione (altro…)
Nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera del c.d.a. ritenuta direttamente lesiva di un diritto del socio ex artt. 2388 e 2377 c.c., è onere del socio-attore allegare i presunti vizi della delibera, mentre (altro…)
La decisione sulla sospensione della delibera assembleare contenente l’autorizzazione alla vendita dell’immobile sociale, sospettata di illegittimità per violazione del dovere di buona fede nei rapporti societari a causa dell’allegato perseguimento di finalità extrasocietarie (altro…)
L'atto costitutivo di una s.r.l. può prevedere un meccanismo alternativo alla convocazione assembleare da parte del socio dotato della partecipazione qualificata prevista dall'art. 2479 ma non può eliminare del tutto tale facoltà.
La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma altresì nei confronti dei terzi a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo di tale decisione) il prodursi degli effetti (e non solo dell'esecuzione) della stessa, congelando l'assetto societario esistente al momento delle relativa adozione.
Nel caso in cui vi sia il fondato motivo di ritenere invalido il pegno su azioni, l'adozione di delibere di modifica dello statuto approvate con il voto del creditore pignoratizio integra il requisito del periculum in mora al fine di concedere il provvedimento di custodia delle azioni oggetto di pegno.
La delibera assembleare di approvazione di un progetto di scissione di s.p.a. che preveda l’assegnazione di taluni cespiti patrimoniali a favore di s.r.l. dalla stessa interamente controllate, senza che siano attribuite quote delle beneficiarie ai soci della scissa, è illegittima per contrarietà alla disciplina degli artt. 2506 e ss. c.c., che garantisce ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della partecipazione sociale.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere del giudizio di sospensione della delibera assembleare ex art. 2378 c.c., il procedimento instaurato presso il giudice ordinario non si conclude con il decreto di accoglimento o di rigetto emesso inaudita altera parte ma, in base alle norme del procedimento cautelare uniforme e allo stesso art. 2378, co. 3, c.c., con la successiva fase tenuta, nel contraddittorio delle parti, per la conferma, modifica o revoca del provvedimenti emanati con decreto.
Nell’ambito del procedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare, non sussiste un obbligo del giudice di sentire gli amministratori e i sindaci, atteso che l’audizione di questi ultimi rappresenta un atto istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice della cautela in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, secondo i principi generali in materia cautelare.
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni (altro…)
L'impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ossia disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, (altro…)