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L’approvazione di un bilancio successivo a quello impugnato non integra cessata materia del contendere
Non sussiste un generico obbligo di impugnazione dei bilanci successivi a quello impugnato, essendo invece obbligo degli amministratori procedere alla...

Non sussiste un generico obbligo di impugnazione dei bilanci successivi a quello impugnato, essendo invece obbligo degli amministratori procedere alla modifica dei bilanci successivamente approvati se in contrasto con le statuizioni della sentenza che dichiara l’invalidità del bilancio precedentemente impugnato.

Il consolidamento di un bilancio successivo rispetto a quello precedentemente impugnato non comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in capo all’impugnante, configurandosi tale ipotesi soltanto nel caso in cui il bilancio successivo venga approvato in data antecedente alla insaturazione del giudizio di impugnazione del bilancio dell’esercizio precedente.

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Intestazione fiduciaria di quote e nullità delle delibere assunte dal fiduciario
L’esistenza di un pactum fiduciae contemplante l’apparente intestazione dell’intera partecipazione sociale in capo al fiduciario con impegno da parte di...

L’esistenza di un pactum fiduciae contemplante l’apparente intestazione dell’intera partecipazione sociale in capo al fiduciario con impegno da parte di quest’ultimo a retrocedere al fiduciante le predette quote al mero valore nominale, assurge a motivo di nullità, rilevabile d’ufficio, delle delibere adottate dal fiduciario in assenza di una formale e rituale convocazione e costituzione dell’organo competente, e dal medesimo poi inserite nel libro dei verbali delle assemblee, anziché della loro più radicale inesistenza. Tale vizio, benché non dedotto attraverso un formale atto di impugnazione delle delibere nulle è suscettibile di rilievo d’ufficio da parte del giudice a norma dell’art. 2379, co. 2, c.c.

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La mancata approvazione da parte dell’assemblea speciale di una delibera pregiudizievole per una categoria di soci
Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al...

Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al rispetto della disciplina di cui all’art. 2376 c.c., ma non la trasforma in ciò che non è e non pretende di essere. Secondo la giurisprudenza, la mancata approvazione della delibera pregiudizievole per una categoria di soci da parte dell’assemblea speciale può dar luogo ad annullabilità, ma non a nullità della delibera. L’annullabilità degli atti negoziali, a differenza della nullità, non è questione che possa essere introdotta in ogni fase del processo o che possa essere rilevata d’ufficio.

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Sulla decorrenza del termine per l’impugnazione della delibera di S.p.A. in caso di azioni sequestrate e sul termine per la tutela risarcitoria
I termini ristretti per impugnare le delibere societarie (rispettivamente 180 giorni nei casi nullità ex art. 2379 c.c. e 90...

I termini ristretti per impugnare le delibere societarie (rispettivamente 180 giorni nei casi nullità ex art. 2379 c.c. e 90 giorni nei casi di annullabilità ex art. 2377) sono disposti a tutela della stabilità delle decisioni societarie e, pertanto, con riferimento al termine di 90 giorni con cui far valere il vizio di annullabilità della delibera per la violazione del diritto di opzione ex art. 2441, va rilevato che esso decorre, a pena di decadenza, anche in pendenza di sequestro e poi confisca di prevenzione delle azioni della S.p.A., durante i quali, peraltro, l’esercizio dei diritti sociali non è sospeso ma è affidato all’amministratore giudiziario. Le ipotesi di sospensione e interruzione di tale termine sono tassative ai sensi dell’art. 2941 c.c. e, per questo, non suscettibili di interpretazione analogica, ferma restando la tutela risarcitoria esperibile nel termine quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c., risultando le norme dell’art. 2377 comma 8, dell’art. 2378 comma II, in tema di delibere annullabili, e dell’art. 2379 ter, ultimo comma c.c., in tema di delibere nulle, l’espressione del generale diritto alla tutela risarcitoria, che assicura il ristoro del pregiudizio subito dall’altrui condotta quando non sia prevista (o non sia più esperibile) una tutela in forma specifica; il il breve termine di novanta giorni per la delibera annullabile deve ritenersi previsto a pena di decadenza soltanto per l’impugnazione della delibera, mentre l’eventuale tutela risarcitoria va azionata negli ordinari termini che, in materia societaria, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.

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Impugnabilità delle delibere di approvazione del bilancio nelle società di capitali
Il fatto che l’85% del capitale sociale e l’intero complesso dei beni aziendali appartengano allo Stato, giusto provvedimento di confisca...

Il fatto che l’85% del capitale sociale e l’intero complesso dei beni aziendali appartengano allo Stato, giusto provvedimento di confisca adottato ex lege 575/65, non vale a radicare la competenza, quale giudice dell’esecuzione, del Tribunale che ha disposto la confisca, in caso di impugnazione, da parte del socio di minoranza, delle delibere di approvazione dei bilanci d’esercizio di una società di capitali. A quest’ultimo, infatti, la legge riserva meramente l’accertamento e il soddisfacimento dei diritti dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro e di quelli che, sempre prima della trascrizione del sequestro, abbiano trascritto un pignoramento sui beni o siano intervenuti nell’esecuzione iniziata con tale pignoramento.

La delibera di approvazione del bilancio di società di capitali, che, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore, non comporta automaticamente – in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata – l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. Infatti, in tema di società di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica.

Il vizio della delibera assembleare (volta ad approvare il bilancio) sostanziantesi nell’assenza assoluta di informazione è ravvisabile nel caso di decisione adottata non già con il metodo della consultazione scritta, bensì con il metodo assembleare, allorquando la convocazione difetti. Ad ogni modo, spetta poi al giudice di merito la valutazione delle caratteristiche del caso concreto, tra le quali rientra, inter alia, la possibilità per il socio di ottenere un rinvio dell’assemblea in base al generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, nel caso in cui egli, per causa a lui non imputabile, nonostante la regolarità della convocazione, non sia stato messo nelle condizioni di partecipare all’assemblea sulla base di una tempestiva informazione.

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Impugnazione di una delibera assembleare in difetto del quorum (5% del capitale sociale) richiesto ex art. 2377, 3 co., c.c.
È inammissibile la domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove difetti – da parte attorea – il quorum del...

È inammissibile la domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove difetti – da parte attorea – il quorum del 5% del capitale sociale, di cui all’art. 2377, 3 co., c.c.. L’attore non può sempre superare il presupposto de quo sostenendo che ci si trovi dinnanzi ad un caso di nullità radicale della deliberazione ex art. 2379 c.c., non già di annullabilità. Invero, nel genus di cui all’art. 2379 c.c. la legge ha ascritto solo le ipotesi più gravi della impossibilità o illiceità dell’oggetto della decisione o dell’attività sociale, di talché ivi non è dato ricomprendere le decisioni assunte in violazione delle regole poste dallo statuto ovvero le scelte strategiche, beninteso laddove il legislatore non ponga limiti alla discrezionalità dell’ente.

Ove difetti il requisito del quorum del 5% del capitale sociale, di cui all’art. 2377, 3 co., c.c., rimane comunque la possibilità – per il socio o i soci – di avvalersi degli ordinari strumenti di tutela inerenti alla riparazione di un danno ingiusto, secondo i principi generali.

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Sulla qualificazione delle somme erogate dai soci: fondamentale l’esame della volontà negoziale delle parti
L’erogazione di somme, che i soci effettuano alla società da loro partecipata, può avvenire a titolo di mutuo ovvero quale...

L'erogazione di somme, che i soci effettuano alla società da loro partecipata, può avvenire a titolo di mutuo ovvero quale versamento in apposita riserva "in conto capitale": la qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti. La relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, analizzando le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi [nel caso di specie, è stata pronunciata l'illegittimità, a causa di nullità per oggetto giuridicamente impossibile ex art. 2379 comma 1 c.c., della delibera assembleare con cui la società ha inteso cancellare unilateralmente il debito verso i soci, disponendo una indebita patrimonializzazione per pari importo].

Il finanziamento dei soci a titolo di mutuo può essere qualificato come postergato ex art. 2467 comma 2 c.c. solamente nel caso in cui, tanto nel periodo in cui esso sia stato effettuato quanto in quello in cui viene chiesta la restituzione, la società versi in situazione di crisi qualificata, cioè di probabile insolvenza. Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci.

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Annullabilità, nullità e inesistenza della delibera. La delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati, i vizi di verbalizzazione e il conflitto di interesse
In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola...

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.

Può, invece, argomentarsi di delibera inesistente esclusivamente nel caso in cui esista, nella sua materialità, un atto astrattamente qualificabile come tale e, tuttavia, lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da non permettere di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale, non già quando addirittura manchi ogni sostrato e ci si trovi innanzi ad un caso di inesistenza materiale dell’atto stesso.

Non può essere considerata inesistente la delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ex art. 2352 c.c. In tal caso, non è ravvisabile una inadeguatezza strutturale e funzionale della stessa rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non sussumibile nella categoria giuridica delle delibere assembleari. In definitiva, non è inesistente, ma tutt’al più invalida, se vi è comunque una parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della delibera dall’organo competente).

I vizi di verbalizzazione e/o quelli afferenti al mancato aggiornamento della qualifica e/o carica dei soggetti presenti in assemblea non inficiano l’essenza della delibera, ma possono, eventualmente, costituire delle mere irregolarità che, in quanto inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della stessa rispetto al paradigma legale, sono suscettibili di rettifica endosocietaria e non rappresentano neppure vizi deducibili sub specie di annullabilità e, meno che meno, di nullità, vigendo, per quest’ultima categoria il generale principio di tassatività.

Affinché si verta nell'ipotesi di conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., è necessario che la deliberazione assembleare abbia ricadute opposte, anche mediate ma dirette e determinate - in termini di danno emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa - sul patrimonio dei soggetti in conflitto (i.e. soci e società) e che tali ricadute vengano specificamente individuate da chi agisce per l'annullamento della delibera.

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Deliberazione assembleare impugnata sostituita da un’altra presa in conformità della legge e dello statuto
L’art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di...

L'art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso - nei limiti della compatibilità - anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l'assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.

 

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Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.
La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo...

La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all'elevato importo originario non pare né violativa dell'art. 2446 c.c. (costituendo anzi l'archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. (altro…)

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Questioni in materia di impugnazione del bilancio e sostituzione di delibera assembleare invalida
E’ infondata l’eccezione in virtù della quale l’impugnativa del bilancio proposta nell’anno in cui il bilancio medesimo è stato approvato...

E' infondata l’eccezione in virtù della quale l’impugnativa del bilancio proposta nell’anno in cui il bilancio medesimo è stato approvato sarebbe improcedibile a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo (altro…)

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