Anche nella s.r.l. l'assenza di giusta causa per la cessazione dell'incarico gestorio comporta (altro…)
La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno dei suoi membri non puó considerarsi come un mandato, né equipararsi ad una delega di tipo amministrativo, trattandosi piuttosto di un’ipotesi tipica di autorizzazione con cui si attribuisce ad uno dei soggetti già investito dei poteri di amministrazione dell’ente sociale, quale componente dell’organo collegiale, la facoltà di esercitare da solo tali poteri.
La remissione da parte dell’amministratore di s.r.l. di ogni e qualunque delega operativa in seno alla società attiene esclusivamente alla “delega operativa” ricevuta e non già alle (ovviamente distinte) funzioni (altro…)
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall'alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l'art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.
In caso di dimissioni da parte dell’amministratore di società di capitali la cessazione dall’incarico non può che essere causalmente ricondotta alle dimissioni stesse e quindi al recesso manifestato dall’amministratore, costituente atto recettizio (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata da un amministratore che, assumendo di essere stato indotto dai soci a dimettersi, aveva chiesto il risarcimento del danno sostenendo che le dimissioni “indotte” configurassero un caso di revoca implicita e priva di giusta causa dalla carica di amministratore).
In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda (altro…)
La presenza di una disciplina del voto di lista per la nomina degli amministratori non esclude, se lo statuto lo consente, l'elezione di un amministratore unico.
Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (altro…)
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto solo se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo nel corso del giudizio. (altro…)
Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.
Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.
Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, (altro…)