Per i soci di una s.r.l. è possibile revocare liberamente l’amministratore. In primo luogo, essendo attribuita dal legislatore ai soci di s.r.l. la competenza a nominare gli amministratori (art. 2479, 2° comma, c.c.), si può ritenere che a tale facoltà corrisponda l’analoga competenza di revoca degli stessi. In secondo luogo, detta competenza (altro…)
Il principio in base al quale in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori, è da ritenersi espressivo di un principio generale e come tale applicabile anche per le società di persone.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione. (altro…)
L’amministratore di s.r.l. che ritenga di essere stato ingiustamente revocato dall’incarico non può ottenere il risarcimento del danno in un giudizio da lui introdotto esclusivamente sul presupposto dell’invalidità della delibera assembleare di revoca. Infatti in tal caso il thema decidendum sarà cristallizzato attorno all’individuazione di eventuali cause di invalidità della delibera impugnata.
Per ottenere il risarcimento del danno l’amministratore dovrà, invece, specificamente dedurre la mancanza di giusta causa della revoca, ovvero l’assenza di un congruo preavviso.
La revoca delle deleghe da parte del consiglio di amministrazione nei confronti dell’amministratore delegato è soggetta alla stessa disciplina prevista per la revoca dell’amministratore. Si riscontra, infatti, una medesima ratio sottostante alle due fattispecie, e pertanto è giustificata l’applicazione in via analogica del dettato dell’art. 2383, co. 3, c.c.
La responsabilità risarcitoria per revoca dell'amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante.
E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all'assemblea non costituisce motivo di annullamento (altro…)
È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole statutarie e della disciplina legale, in quanto tutela volta ad ovviare il periculum rappresentato (altro…)
La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica (altro…)
La pronuncia giudiziale con la quale si accerta e dichiara che un soggetto è cessato dalla carica di amministratore di società rappresenta un provvedimento di mero accertamento (altro…)