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Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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Validità della revoca dell’incarico di amministratore e violazione dei doveri gestori
Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non...

Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non è legittima in assenza di giusta causa, e conferisce all’amministratore illegittimamente revocato il diritto al risarcimento del danno, quantificato secondo i compensi residui non percepiti per l’anticipata revoca.

Sull’amministratore incombono doveri gestori imposti dall’art. 2392 c.c., dovendo quest’ultimo agire con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, richiesta ai fini della tutela del patrimonio sociale. Gli amministratori sono responsabili in ogni caso se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, ivi compresa la omessa adozione delle misure minime di contenimento del rischio commerciale in presenza di reiterata morosità della società.

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Sulla pretesa risarcitoria dell’amministratore di s.r.l. revocato senza giusta causa in assenza di congruo preavviso
Nelle società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore:...

Nelle società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore: infatti, rispetto all’atto di nomina degli amministratori, l’art. 2475, co. 2, c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., donde la possibile indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l. In tale contesto, l’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito non esclude il potere assembleare di revoca, il quale deve essere però contemperato con la legittima aspettativa del soggetto revocato di proseguire nell’incarico. Si applica a tale ipotesi la disciplina in materia di mandato e, segnatamente, l’art. 1725, co. 2 c.c., ai sensi del quale “se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”.

Con riguardo alla “giusta causa” di revoca, grava sulla società l’onere di esporre dettagliatamente la motivazione, nella delibera assembleare, delle ragioni poste a fondamento della revoca. Pertanto ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca deve aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea, quali riportate nel relativo verbale. Non assumono invece rilievo quelle ragioni che, omesse nell'atto deliberativo, dovessero essere esplicitate nel corso di un successivo giudizio (nel caso di specie la delibera assembleare non riportava le ragioni poste a fondamento della decisione di revoca. Di qui, l’insorgenza della pretesa risarcitoria in capo all’amministratore revocato).

Il quantum risarcitorio è da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso. In linea di massima, può farsi riferimento a un periodo semestrale, considerato idoneo a contemperare la facoltà̀ dell’assemblea dei soci di revoca ad nutum dell’organo gestorio e l’aspettativa dell’amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso.

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Convocazione giudiziale dell’assemblea e abuso del diritto nella richiesta del socio
Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo...

Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo può ritenersi giustificato solo ove diretto a prevenire un concreto pregiudizio per l’interesse sociale. Non è configurabile abuso del diritto nella richiesta del socio di maggioranza volta a modificare la struttura dell’organo gestorio da monocratico a collegiale, trattandosi di scelta rientrante nella fisiologica espressione del potere della maggioranza di determinare la governance della società. La natura fiduciaria dell’intestazione della partecipazione sociale non incide sulla legittimazione del socio formalmente intestatario ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società e dei terzi.

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Risarcimento del danno da revoca senza giusta causa della delega attribuita all’amministratore
La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non...

La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non può essere caducata ma l’amministratore ha diritto unicamente al risarcimento del danno.

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Dichiarazione di rinunzia e delibera di nomina alla carica di amministratore: efficacia e pubblicità
L’art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che...

L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.

La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.

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Rapporto fiduciario minato: integrata la giusta causa di revoca dell’amministratore
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti...

La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

La giusta causa - che costituisce una categoria di circostanze più ampia rispetto a quella dei fatti integranti l'inadempimento ai doveri della carica o le irregolarità di gestione - si dilata fino a comprendere eventi sopravvenuti alla nomina, estranei alla sfera dell'amministratore ed avulsi dalla sua condotta, purché obiettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore e, quindi, a minare l'originario rapporto fiduciario.

Giudizi negativi sull'attendibilità dei bilanci, sull'andamento del gruppo di cui la società amministrata fa parte e sulle capacità del management - laddove, per la loro gravità, minino l'originario rapporto fiduciario - integrano la giusta causa di revoca delle deleghe conferite all'amministratore e di rimozione dalla carica di amministratore stesso.

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Revoca anticipata degli amministratori di società in house da parte del socio pubblico unico: senza giusta causa è illegittima e comporta diritto al risarcimento
La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico...

La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico (Regione) per la volontà di passare per ragioni "macro-organizzative" (il D.L. 95/2012 che richiede di ridurre i costi della spesa pubblica) da un consiglio di amministrazione a un amministratore unico, integra una revoca senza giusta causa se interviene prima della naturale scadenza dell’organo, con conseguente diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni, salvo che ricorrano specifiche cause legittimanti o incompatibilità di legge.

Anche per la revoca degli amministratori di cui all'art. 2449 c.c. deve integrarsi la giusta causa che non può essere surrogata da mere esigenze organizzative se questi incidono prima della scadenza naturale del mandato in quanto anche lo Stato e gli enti pubblici non possono derogare ai principi di buona fede e legittimo affidamento degli amministratori nominati né tantomeno possono far valere eventuali incompatibilità (es. art. 5, co. 5, D.L. 78/2010 per titolari di cariche elettive) tardivamente se erano note al momento della nomina.

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Revoca dell’amministratore non dimissionario mediante sostituzione integrale del CdA e diritto al risarcimento per mancanza di giusta causa
La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt...

La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt simul cadent”, integra pur sempre un atto di revoca ai sensi dell’articolo 2383, terzo comma, c.c.; ne consegue che, ove non sia stata previamente indicata e discussa in convocazione e in assemblea una specifica giusta causa, la revoca dell’amministratore non dimissionario deve qualificarsi senza giusta causa, con diritto dell’amministratore al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente in relazione al periodo di affidamento residuo di carica, ferma la validità della delibera assembleare e l’esclusione di ogni tutela reale reintegratoria nella carica.

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Revoca dell’amministratore di società a partecipazione pubblica e tutela risarcitoria
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell’art. 2449 c.c.,...

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.

In materia di revoca degli amministratori di una società a partecipazione pubblica, gli amministratori nominati dall’ente pubblico, al pari degli amministratori di nomina assembleare, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383 c.c., comma 3, tra i quali non rientra la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

La revoca dell’amministratore è sindacabile unicamente per vizi attinenti alla correttezza del procedimento e non nel merito, fatto salvo l’esame della eventuale tutela risarcitoria per l’assenza di una giusta causa della revoca che, tuttavia, non può essere condotto durante un procedimento cautelare.

Non costituisce un vizio del procedimento la mancata corrispondenza tra l’organo che ha proceduto alla nomina e alla revoca, costituendo quest’ultima un potere di recesso ex lege che pone fine ex nunc al rapporto giuridico sorto dal contratto, non investendo invece l'atto di nomina.

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Revoca dell’amministratore di società di capitali: giusta causa, obbligo di preavviso e limiti del risarcimento
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione...

Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.

L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.

Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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