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Dichiarazione di rinunzia e delibera di nomina alla carica di amministratore: efficacia e pubblicità
L’art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che...

L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.

La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.

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Rapporto fiduciario minato: integrata la giusta causa di revoca dell’amministratore
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti...

La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

La giusta causa - che costituisce una categoria di circostanze più ampia rispetto a quella dei fatti integranti l'inadempimento ai doveri della carica o le irregolarità di gestione - si dilata fino a comprendere eventi sopravvenuti alla nomina, estranei alla sfera dell'amministratore ed avulsi dalla sua condotta, purché obiettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore e, quindi, a minare l'originario rapporto fiduciario.

Giudizi negativi sull'attendibilità dei bilanci, sull'andamento del gruppo di cui la società amministrata fa parte e sulle capacità del management - laddove, per la loro gravità, minino l'originario rapporto fiduciario - integrano la giusta causa di revoca delle deleghe conferite all'amministratore e di rimozione dalla carica di amministratore stesso.

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Revoca anticipata degli amministratori di società in house da parte del socio pubblico unico: senza giusta causa è illegittima e comporta diritto al risarcimento
La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico...

La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico (Regione) per la volontà di passare per ragioni "macro-organizzative" (il D.L. 95/2012 che richiede di ridurre i costi della spesa pubblica) da un consiglio di amministrazione a un amministratore unico, integra una revoca senza giusta causa se interviene prima della naturale scadenza dell’organo, con conseguente diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni, salvo che ricorrano specifiche cause legittimanti o incompatibilità di legge.

Anche per la revoca degli amministratori di cui all'art. 2449 c.c. deve integrarsi la giusta causa che non può essere surrogata da mere esigenze organizzative se questi incidono prima della scadenza naturale del mandato in quanto anche lo Stato e gli enti pubblici non possono derogare ai principi di buona fede e legittimo affidamento degli amministratori nominati né tantomeno possono far valere eventuali incompatibilità (es. art. 5, co. 5, D.L. 78/2010 per titolari di cariche elettive) tardivamente se erano note al momento della nomina.

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Revoca dell’amministratore non dimissionario mediante sostituzione integrale del CdA e diritto al risarcimento per mancanza di giusta causa
La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt...

La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt simul cadent”, integra pur sempre un atto di revoca ai sensi dell’articolo 2383, terzo comma, c.c.; ne consegue che, ove non sia stata previamente indicata e discussa in convocazione e in assemblea una specifica giusta causa, la revoca dell’amministratore non dimissionario deve qualificarsi senza giusta causa, con diritto dell’amministratore al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente in relazione al periodo di affidamento residuo di carica, ferma la validità della delibera assembleare e l’esclusione di ogni tutela reale reintegratoria nella carica.

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Revoca dell’amministratore di società a partecipazione pubblica e tutela risarcitoria
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell’art. 2449 c.c.,...

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.

In materia di revoca degli amministratori di una società a partecipazione pubblica, gli amministratori nominati dall’ente pubblico, al pari degli amministratori di nomina assembleare, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383 c.c., comma 3, tra i quali non rientra la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

La revoca dell’amministratore è sindacabile unicamente per vizi attinenti alla correttezza del procedimento e non nel merito, fatto salvo l’esame della eventuale tutela risarcitoria per l’assenza di una giusta causa della revoca che, tuttavia, non può essere condotto durante un procedimento cautelare.

Non costituisce un vizio del procedimento la mancata corrispondenza tra l’organo che ha proceduto alla nomina e alla revoca, costituendo quest’ultima un potere di recesso ex lege che pone fine ex nunc al rapporto giuridico sorto dal contratto, non investendo invece l'atto di nomina.

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Revoca dell’amministratore di società di capitali: giusta causa, obbligo di preavviso e limiti del risarcimento
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione...

Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.

L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.

Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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Nomina e revoca di amministratori di società a partecipazione pubblica
Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o...

Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Tale principio trova fondamento nell’incontestabile rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina. Ne discende, in via generale, la soggezione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie societarie riguardanti le società in mano pubblica, fra le quali rientrano, a pieno titolo, quelle in materia di nomina e revoca degli amministratori. La revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da un soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere impugnata dinanzi il giudice ordinario, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario.
La disciplina relativa alla nomina e alla revoca di amministratori di società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici trova le proprie norme di carattere generale nel codice civile e nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
L’art. 2449 c.c. – in deroga all’art. 2383, co. 1, c.c., che attribuisce alla competenza dell’assemblea la materia della nomina e della revoca degli amministratori – stabilisce che: “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. (...)”. Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.: “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
L’art. 50 TUEL, co. 8, prevede che: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, mentre il successivo comma precisa che: “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136”.
L’elezione di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale ex art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l. rappresenta ex sé “giusta causa” oggettiva di revoca della carica degli amministratori nella società partecipata dal comune, e non sussiste, quindi, il diritto degli amministratori revocati al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383, 3° comma, c.c.. L’art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l., che prevede espressamente un meccanismo di spoils system, integra ex sé una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori ed é coerente all’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti titolari di organi di vertice dell’amministrazione e che debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico.
La revoca degli amministratori attuata con il meccanismo dello spoils system rappresenta un’ipotesi speciale di revoca fiduciaria anticipata, che è svincolata da qualunque presupposto e, pertanto, anche da una giusta causa. Tuttavia, essa è circoscritta temporalmente al termine di 45 giorni dall'insediamento del sindaco neoeletto, sì come scolpito dalle disposizioni citate (cfr. art. 50 co 9 TUEL).
La delibera di revoca dell’amministratore deve enunciare in maniera esplicita le ragioni della revoca, che devono presentare caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa. La previsione di cui all’art. 50, co. 8 e 9, TUEL identifica ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori nel solo caso in cui la revoca intervenga nel termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, come previsto dall’art. 50, co. 9, TUEL. Di contro, la revoca dell’amministratore di una società partecipata da un Comune, disposta dal relativo sindaco oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, è da ritenersi soggetta, quanto al ricorrere della giusta causa, alle regole ordinarie.
L’art. 2386, co. 1, c.c. stabilisce che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”. Tale disposizione opera sul presupposto funzionale che la competenza a nominare e revocare gli amministratori sia attribuita all’organo assembleare (come in effetti è in via generale). In tale prospettiva, essa, a tutela delle prerogative assembleari, chiarisce la natura precaria della sostituzione operata all’interno dell’organo amministrativo, da parte degli stessi amministratori. Tuttavia, quando la competenza, nella nomina e nella revoca dell’amministratore, spetti al socio pubblico, non vi è necessità di nessuna ulteriore ratifica da parte della assemblea al fine di integrare/ratificare/stabilizzare gli effetti costitutivi della nomina già avvenuta, il che è logica conseguenza del fatto che non si deve salvaguardare alcuna prerogativa assembleare, che nella specie è assente, in quanto l’ordinario potere dell’assemblea è surrogato, per espressa previsione legislativa e statutaria, da quello attribuito al socio pubblico. In questo contesto, il successivo “passaggio” della nomina in assemblea costituisce un passaggio formale interno, funzionale a rendere (formalmente) edotta l’assemblea della avvenuta nomina, senza che possa attribuirsi natura di condizione sospensiva alla conseguente presa d’atto assembleare.

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Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore ex art. 2468, comma 3, c.c.: limiti del sindacato del conservatore
In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore,...

In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore, nell’ambito del sindacato previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, può ritenere idoneo, quale atto di nomina, la dichiarazione di designazione proveniente dal socio titolare di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., purché conforme allo statuto sociale, senza che sia necessaria una ulteriore delibera assembleare, dovendosi ritenere tale designazione espressione di una volontà sociale previamente cristallizzata. In tal caso, l’iscrizione nel registro non è censurabile ove sia effettuata su istanza del soggetto designato, corredata dall’atto di designazione, rientrando essa nel perimetro del controllo formale e di legalità cui è tenuto l’ufficio del registro, restando ogni ulteriore contestazione sull’interpretazione dello statuto e sulla validità sostanziale della nomina riservata alla sede contenziosa.

 

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società,...

La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società, deve essere devoluta ad arbitrato rituale se lo statuto sociale contiene apposita clausola compromissoria. L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore comporta l’automatica adesione alla clausola, anche se questi non sia socio e la proposizione di domande riconvenzionali non implica rinuncia all’eccezione di compromesso. In presenza di tempestiva eccezione, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza, assegnando alle parti termine per la riassunzione dinanzi all’arbitro predisposto statutariamente.

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Inefficacia del contratto concluso dall’amministratore nominato con delibera invalida
Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della...

Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della nomina dell’amministratore non è opponibile ai terzi dopo la pubblicità, salvo che la società non dimostri che il terzo ne era a conoscenza.

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Nulla la delibera del consiglio di amministrazione che disponga lo scioglimento dell’organo amministrativo
Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire...

Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire limitatamente.

La rinunzia alla carica di amministratore ha pacificamente natura di dichiarazione unilaterale recettizia e personale e non può formare oggetto di una deliberazione che, al contrario, costituisce espressione di un organo collegiale.

La delibera che, abbia ad oggetto l’“autoscioglimento” del Consiglio di Amministrazione votata dalla maggioranza dei suoi membri deve ritenersi contraria al sistema previsto dal legislatore finalizzato a garantire l’operatività costante dell’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione della società e a cui spetta di compiere le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale; essa è pertanto invalida.

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