Deve ritenersi inefficace e non invalida la delibera di nomina di un amministratore che non sia accettata dall'amministratore stesso. La delibera di nomina dell'amministratore è invero un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l'instaurazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell'amministratore o la sua accettazione della nomina non sono quindi elementi necessari a integrare la validità di una delibera di questo tipo, in quanto tale atto si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci. L'accettazione della nomina non è un requisito di validità della stessa bensì un posterius, un elemento successivo che integra la fattispecie di nomina dell'amministratore. L'accettazione è atto negoziale distinto dalla nomina ma necessario per perfezionare l'efficacia della stessa.
L'art. 2388 c.c. si applica in via analogica anche alle s.r.l.
La nomina ad amministratore delegato di un soggetto che non ricopre già il ruolo di amministratore della stessa risulta giuridicamente impossibile.
La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. (altro…)
La revoca dall'incarico di amministratore di società partecipata pubblica attuata in applicazione del meccanismo di spoils system configura una revoca senza giusta causa dalla carica gestoria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell'art. 2383 c.c. in riferimento al lucro cessante, ossia al compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca (Cass. 2037/2018).
Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario (altro…)
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell'amministratore per la sua decadenza dall'ufficio conseguente l'applicazione di tale clausola, l'amministratore ha l'onere di provare (altro…)
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)
Per i soci di una s.r.l. è possibile revocare liberamente l’amministratore. In primo luogo, essendo attribuita dal legislatore ai soci di s.r.l. la competenza a nominare gli amministratori (art. 2479, 2° comma, c.c.), si può ritenere che a tale facoltà corrisponda l’analoga competenza di revoca degli stessi. In secondo luogo, detta competenza (altro…)
Il principio in base al quale in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori, è da ritenersi espressivo di un principio generale e come tale applicabile anche per le società di persone.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione. (altro…)
L’amministratore di s.r.l. che ritenga di essere stato ingiustamente revocato dall’incarico non può ottenere il risarcimento del danno in un giudizio da lui introdotto esclusivamente sul presupposto dell’invalidità della delibera assembleare di revoca. Infatti in tal caso il thema decidendum sarà cristallizzato attorno all’individuazione di eventuali cause di invalidità della delibera impugnata.
Per ottenere il risarcimento del danno l’amministratore dovrà, invece, specificamente dedurre la mancanza di giusta causa della revoca, ovvero l’assenza di un congruo preavviso.