Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
A seguito delle sanzioni emanate da Banca d'Italia nei confronti del precedente amministratore della società per gravi irregolarità nella gestione, poi confermate nel corso del giudizio amministrativo, il nuovo socio di controllo, che si sia impegnato a sottoscrivere un contratto di consulenza con quest'ultimo, non è tenuto ad adempiere a tale obbligo.
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
L'eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali. (altro…)
Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.
Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.
Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, (altro…)
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido (altro…)
E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente (altro…)
Ai fini della quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell'attività di rischio nonostante la perdita integrale del capitale, appare legittima - nel caso di impossibilità di ricostruire i dati (altro…)
E’ fonte di responsabilità degli amministratori la distrazione dei beni sociali di una società poi fallita utilizzati per il vantaggio di una nuova società (nel caso di specie è stato provato: (i) che la società fallita operava nel campo del c.d. e-learning, utilizzando un (altro…)
In caso di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili ovvero nella redazione dei bilanci, il danno risarcibile attraverso l'azione di responsabilità contro gli amministratori è dato (altro…)
Se pure il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente, (altro…)
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d'interessi.
Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell'interesse sociale.
E' nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, (altro…)