L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l'azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.
L'azione sociale di responsabilità, in assenza di idonea delibera assembleare autorizzante la stessa, va dichiarata inammissibile, arrestandosi su tale preliminare rilievo il corso del giudizio senza possibilità di scendere all'esame del merito.
Ove non idonea a influenzare la capacità dell’azienda di produrre reddito, l’operazione di sale and lease back relativa a tutti i macchinari di un’azienda non integra necessariamente un’ipotesi di mala gestio dell’amministratore per distrazione dei beni aziendali. (altro…)
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.
L’ammissione del debitore a procedure concorsuali costituisce un indice tipico della situazione di inesigibilità dei crediti commerciali e rende necessario che l’amministratore, in ossequio ai principi di prudenza, competenza e determinazione del valore di realizzo dei crediti, rilevi detta situazione negli esercizi in cui le perdite per inesigibilità (altro…)
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali (così come dal commissario liquidatore di una società in l.c.a.) nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile (altro…)
E' da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell'amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi (altro…)
Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste nell’aggravamento della perdita netta, ovvero nell’erosione del patrimonio netto, prodottosi a causa della prosecuzione, da parte degli amministratori, dell’attività sociale caratteristica secondo modalità non meramente conservative del valore e dell’integrità del patrimonio. Ne consegue che (altro…)
All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive generalmente richieste dal dovere di diligente gestione (altro…)
Nel caso di compravendita di azioni e di partecipazioni sociali in generale, non esiste alcuna norma che imponga al venditore di prestare garanzie in ordine alla consistenza del patrimonio della società di cui vende la partecipazione e che, comunque, sanzioni con la nullità l'eventuale clausola che contenga l'espresso rifiuto di prestare dette garanzie. La consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote o azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (altro…)
Difetta di interesse ad agire l’amministratore che chiede l’accertamento della non corretta redazione di un verbale del consiglio di amministrazione, la modifica (altro…)
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall'alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l'art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.