Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
Le norme di legge che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione dell’ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pure irregolare o implicita; con la conseguenza che (altro…)
Il pregiudizio subito dall'investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse al mercato, abbia acquistato e conservato dei warrant a prezzo gonfiato rispetto all'effettivo valore del titolo, va qualificato come "danno diretto" perché incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società.
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
A seguito delle sanzioni emanate da Banca d'Italia nei confronti del precedente amministratore della società per gravi irregolarità nella gestione, poi confermate nel corso del giudizio amministrativo, il nuovo socio di controllo, che si sia impegnato a sottoscrivere un contratto di consulenza con quest'ultimo, non è tenuto ad adempiere a tale obbligo.
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
L'eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali.
L'azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi tra i medesimi un'ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori.
Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.
Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.
Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, (altro…)
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido (altro…)
E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.
Del pari, è da ritenersi infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.
(nel caso di specie, la transazione - conclusa a seguito dell'impugnazione del lodo arbitrale da parte dell'amministratore condannato - escludeva fra l'altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l'accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).
Ai fini della quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell'attività di rischio nonostante la perdita integrale del capitale, appare legittima - nel caso di impossibilità di ricostruire i dati (altro…)
E’ fonte di responsabilità degli amministratori la distrazione dei beni sociali di una società poi fallita utilizzati per il vantaggio di una nuova società (nel caso di specie è stato provato: (i) che la società fallita operava nel campo del c.d. e-learning, utilizzando un (altro…)