L'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore -. Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell’obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d’interessi-; b) l’esistenza di un danno risarcibile; c) l’esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall’atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all’obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all’oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell’integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell’osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell’osservanza dell’obbligo di fedeltà).
Poiché non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno, per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logicogiuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi. Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni, l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l’individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
In applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, graverà sull’istante Curatela attrice l’onere di provare - giusta l’art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi, e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose. Invero l’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell’assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all’agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale. In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l’arco temporale considerato siano omogenee. (ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell’attività (quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obblighi.
L'accertatamento della responsabilità dell'amministratore e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e ai creditori sociali nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela, genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento; infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
La deliberazione assembleare autorizzativa dell’azione di responsabilità, contenente l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, costituisce un presupposto che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice ed è suscettibile di regolarizzazione "ex tunc”, con la conseguenza che la produzione della deliberazione successiva ed entro il termine assegnato consente la prosecuzione del giudizio ed il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda.
La costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato; termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale. In tal senso il termine decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di estinzione del reato, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile.
L'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore.
In applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, nell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., grava sulla Curatela attrice l’onere di provare - giusta l’art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Nel caso in cui la Curatela attrice imputi al convenuto la distrazione di beni dalla società e quest'ultimo abbia pacificamente riconosciuto l'addebito, in mancanza della prospettata consegna, deve ritenersi che le immobilizzazioni materiali siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori. La mancata consegna di beni de quo integra gli estremi della responsabilità ex art. 146 L.F. e 2394 C.C., posto che l’amministratore ha evidentemente violato l’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio non consegnando detti beni.
In ordine alla quantificazione del danno, nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore. Invero, siffatto criterio, in quanto caratterizzato da un’elevata dose di approssimazione, può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie. La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l’impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell’impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri. La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati
È principio generale che accomuna il regime di responsabilità degli organi amministrativi quello per cui l’insindacabilità del merito delle loro scelte di gestione (cd. business judgement rule) trova un preciso limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art. 2392 cod. civ., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione intrapresa.
Gli amministratori privi di delega non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Il dovere di agire informato da parte dei componenti del consiglio di amministrazione non può dirsi assolto nella mera richiesta di informazioni all'organo esecutivo, ma deve tradursi, tanto più nel caso in cui esse non siano esitate ovvero si presentino generiche o comunque non esaurienti, in iniziative concrete di proposte all'organo collegiale volte a correggere tale disfunzione.
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale.
L'obbligo di «agire in modo informato» - da declinarsi nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, e in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze - si connota in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza.
L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale, essa è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori.
La responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c. può assumere una duplice valenza: per fatto esclusivamente proprio ossia per non aver adempiuto ai compiti connessi con la carica rivestita di cui all’art. 2403 c.c., oppure in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica. Inoltre, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate ovvero denunciandole al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c..
Nell’ambito degli obblighi che gravano sugli amministratori, dalla cui violazione discende la loro responsabilità, si possono individuare gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già precisamente determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel novero di tali obblighi si colloca certamente quello di rispettare le norme interne di organizzazione relativa alla formazione ed alla manifestazione della volontà della società. Oltre a tali specifici obblighi, la legge prevede due doveri, identificati attraverso clausole generali e cioè l’obbligo di amministrare con diligenza (art. 2392, comma 1, c.c.) e l’obbligo di amministrare senza conflitto di interessi (art. 2391 c.c.). Trattandosi di clausole generali, le norme non specificano la condotta che l’amministratore deve tenere ed è, quindi, necessario stabilire, di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto, quando vi sia violazione. Quanto all’obbligo di amministrare con diligenza, vige il principio di insindacabilità dell’opportunità e convenienza delle scelte gestionali. Tale principio muove dalla distinzione tra controllo di legittimità e controllo di merito e conduce ad escludere che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere degli errori di gestione. In questa prospettiva, discrezionalità significa libertà di identificare le scelte, senza esonerare l’amministratore dall’osservanza del dovere di diligenza. Pertanto, se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita. In proposito, il discrimine va individuato nel fatto che mentre la scelta tra il compiere o meno un atto di gestione, ovvero di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze, non è suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, al contrario la responsabilità può essere generata dall’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta. In altre parole, il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione, ma il modo in cui esse sono compiute. Il limite alla sindacabiità delle scelte gestorie, identificato sinteticamente nell’espressione business judgement rule, circoscrive significativamente gli atti gestori sindacabili dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un giudizio di responsabilità, escludendo dal vaglio giudiziario l’opportunità economica di operazioni che, in ultima analisi, è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo consentito censurare solo le decisioni manifestamente avventate e imprudenti. Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), invece, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge.
Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di un amministratore nei confronti della società, integra il requisito del fumus boni iuris la condotta dell'amministratore che determini l'effettuazione del rimborso, da parte della società, di un finanziamento soci nel momento in cui la società versava in una situazione di crisi di liquidità, desumibile dall'incapacità della stessa a far fronte ai suoi debiti. Quanto al periculum in mora, lo stesso si deve ritenere integrato qualora il resistente abbia posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio successivamente alla diffida del fallimento, soprattutto allorquando la condotta dispositiva trasformi la natura dei beni costituenti il patrimonio del debitore in res più facilmente occultabili alle azioni dei creditori, quali il denaro.
L’azione di responsabilità promossa ex art. 2395 c.c. dal socio nei confronti dell’amministratore di società controllate costituite e aventi sede all’estero può essere proposta davanti al giudice italiano ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, ove secondo la prospettazione dell’attrice, l’evento dannoso abbia avuto luogo nel territorio italiano.
L'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. promossa nei confronti di un amministratore di società controllate straniere è regolata dalla lex societatis ai sensi dell’art. 25 della legge n. 218/1995 deve essere regolata dalla legge straniera ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. i), della legge n. 218/1995. Tale conclusione appare condivisibile, poiché l’art. 2395 c.c., pur costituendo un’applicazione dell’art. 2043 c.c., presenta rispetto a quest’ultima azione due peculiarità in punto di decorrenza del termine di prescrizione e di limitazione del danno risarcibile e si colloca a chiusura di un sistema speciale di responsabilità dettato dal legislatore con riferimento all’amministratore di una società proprio in ragione della carica ricoperta, nel quale le dinamiche endosocietarie influenzano l’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità. L’azione ex art. 2395 c.c., infatti, non è applicabile a qualsiasi condotta dell’amministratore, ma solo alle azioni o alle omissioni che egli pone in essere nell’esercizio o in occasione del suo ufficio, cosicché vi è comunque un riferimento alla materia societaria che giustifica l’applicazione della norma di conflitto di cui all’art. 25 della legge n. 218/1995.
L'esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un'operazione sempre e comunque vietata all'amministratore della società controllante, mentre diventa un illecito gestorio laddove si tratti di erogazioni prive di giustificazione oppure contrarie a ragionevolezza e diligenza, come quando la destinataria del finanziamento presenti una situazione patrimoniale tale da indurre a dubitare della sua capacità di restituire le somme ricevute. Su tale giudizio è irrilevante che la provvista per detti finanziamenti sia stata fornita dallo stesso amministratore, in quanto una volta che le somme sono passate nella titolarità della società dovevano comunque essere gestite con criteri di ragionevolezza e diligenza.
L'amministratore delegato che conclude contratti per conto della società a costi superiori rispetto a quelli necessari, percependo indebitamente denaro tramite provvigioni, si espone a un'azione di responsabilità sociale nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2392 c.c. e 2393 c.c. per mala gestio.
In aggiunta al risarcimento danni dovuto alla società interessata, è possibile stimare un risarcimento legato alla perdita di immagine e di reputazione commerciale ai sensi dell'art. 2059 c.c., che ammette il ristoro del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge e, dunque, anche nei casi di fatti lesivi costituenti reato o che incidano su una situazione giuridica soggettiva della persona, sia essa fisica o giuridica, tale da pregiudicare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
La domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno asseritamente causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta dalla (o nell’interesse della) società soggiace al regime della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell’attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento – incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l’allegazione dell’inadempimento ex adverso perpetrato, consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo Statuto. Per cui l’onere di allegazione dell’inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati”, intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato.
In ipotesi di co-amministrazione, ancorché con previsione di suddivisione degli specifici incombenti gestori, la mancanza di supervisione di un amministratore sull’altro, in assenza della prova di specifiche circostanze esimenti, non esonera il singolo amministratore, in quanto gravato dal dovere di agire informato sull’operato degli altri contitolari dell’ufficio, da responsabilità per omesso impedimento di fatti pregiudizievoli compiuti da altri amministratori operativi, noti, o di cui fosse esigibile la conoscenza.
Al cospetto di una corresponsabilità solidale di più coamministratori rispetto al medesimo illecito, la società pretesa creditrice danneggiata è libera di esperire azione di responsabilità soltanto nei confronti di questo o dell’altro amministratore ex art. 1292 c.c. (ferme eventuali iniziative in regresso, nella specie, tuttavia, non esperite).
Incombe sull’amministratore convenuto in responsabilità per aver commesso condotte distrattive, l’onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall’organo gestorio o liquidatorio subentrato all’estinzione di debiti sociali, comunque, a scopi coerenti con l’oggetto sociale e le finalità perseguite nell’esercizio dell’attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento dei predetti beni.
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di società cooperativa – applicandosi alle cooperative, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni (ex art. 2519, comma 1, c.c.) – l’art. 2392 c.c. impone agli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze e prevede che essi siano solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone a chi agisce in responsabilità di provare l’inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
La circostanza che un consigliere sia privo di specifiche deleghe non esime il medesimo, quale componente del CdA, dall’esercitare la propria carica con la diligenza richiesta, nonché dal vigilare ed attivarsi al fine di preservare l’integrità del patrimonio sociale, ponendo rimedio alle eventuali illegittimità rilevate.