L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta a revoca in via generale ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ma può essere rimessa in discussione solo in presenza di fatti oggettivamente sopravvenuti. Il provvedimento giudiziale incide non solo sugli interessi dei soci, ma anche su quelli dei terzi e del mercato, rendendone inammissibile un riesame continuo.
La pluralità delle irregolarità gestorie non costituisce presupposto indefettibile dell’intervento ex art. 2409 c.c., essendo sufficiente che l’illecito gestorio, anche unico, sia connotato da gravità e continuità [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del provvedimento ex art. 2409 c.c. il fatto gestorio consistente nella redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, nonché nell'inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere, in quanto fatto avente carattere di illecito continuativo].
La pendenza di giudizi di impugnazione dei bilanci non incide sulla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c., posto che i due strumenti hanno finalità distinte: l’impugnazione del bilancio mira a garantire la correttezza della rappresentazione contabile, mentre l’intervento del Tribunale è volto a sanzionare e correggere condotte gestionali anomale e potenzialmente lesive per la società.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 2409 c.c. di gravità ed attualità delle irregolarità compiute dall’amministratore, che dovrà quindi essere revocato e sostituito da un nominando amministratore giudiziario, nel caso in cui la società abbia visto aumentata la situazione debitoria e abbia concesso finanziamenti illegittimi ad altre società non partecipate, in mancanza di delibere assembleari e siano constatati il mancato recupero di crediti societari di ingente importo, gravi errori contabili, violazione sistematica dell’obbligo di pagamento di imposte e tasse, mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter cc, attesa la riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi legali.
Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio compiuti dall’amministratore.
Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.
L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso per la società. L'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 c.c necessita di indizi di irregolarità seri, precisi e gravi e non può, per converso, essere giustificata unicamente sulla base di generici sospetti o valutazioni concernenti l'andamento dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.
Difetta del requisito dell'attualità del pregiudizio la denunzia che riguardi la mancata convocazione e la falsa attestazione della presenza totalitaria della compagine sociale nelle assemblee per l'approvazione di bilanci che risultino ormai consolidati. Tale denunzia difetta altresì del requisito del danno alla società in mancanza della prospettazione del danno derivante dall'aprovazione dei bilanci chiusi.
La denunzia ex art. 2409 c.c. ha natura autonoma e non residuale rispetto agli altri rimedi finalizzati a contrastare condotte gestionali irregolari (ad es., l'impugnazione della delibera assembleare, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o la domanda di revoca dell'amministratore), ciò comportando la possibilità di esperire sia l'impugnazione di una delibera assembleare sia, ove i vizi della delibera si traducano in gravi e attuali irregolarità gestorie, la denunzia al tribunale.
Il rendiconto dell'amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.
A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l'amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall'amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un'istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.
Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l'amministratore che si attivi positivamente per il risanamento della società - anche tramite la redazione di un piano pluriennale per il mantenimento della continuità aziendale - e che dimostri attenzione al ripristino della condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società come ereditata dalla precedente non oculata gestione.
Anche in caso di rigetto della denuncia di gravi irregolarità le spese dell'ispezione possono essere poste a carico della società ove il ripristino delle condizioni della società sia avvenuto nelle more del presente procedimento.
La quantificazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la "determinazione" del compenso.
Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all'amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.
Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell'attività svolta dall'amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell'incarico.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c. dal Presidente del Collegio sindacale dimissionario è inammissibile per difetto di legittimazione alla denuncia.
La previsione della legittimazione a proporre la denuncia del Collegio sindacale, riferita all'organo collegiale in carica e non ai suoi singoli componenti, non consente di riconoscere alcuna legittimazione in capo ai singoli componenti del cessato organo di controllo.
La fattispecie della rinuncia del sindaco alla carica prima della scadenza è disciplinata dall'art. 2401 c.c. con la previsione del subentro ai sindaci dimissionari dei componenti supplenti e dell'onere dell'assemblea, nel caso in cui con i sindaci supplenti non sia completa la compagine del collegio sindacale, di convocare immediatamente l'assemblea per l'integrazione dell'organo di controllo, senza possibilità di "prorogatio" dei membri dimissionari, prevista dall'ordinamento, dopo la riforma del diritto societario del 2003, all'art. 2400 comma 1 c.c. solo nell'ipotesi specifica della scadenza del termine.
Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale (quale, ad esempio, è la mancata tempestiva trascrizione della delibera assembleare nel relativo libro) o, ancora, attinenti al merito delle scelte gestorie degli amministratori, non sindacabili in sede processuale.
L'amministratore che ritardi nel recupero dei crediti della società e, più in generale, agisca con lassità nell'adempimento dei propri doveri, in continuità e contiguità con la precedente dannosa gestione, pone in essere condotte non in linea con i doveri gestori di cui all'articolo 2086 c.c., secondo il quale "[l]'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di [...] attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Realizza viceversa, in tal caso, una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi dei creditori e della società stessa, rilevante ai fini della sua revoca ai sensi dell'articolo 2409 c.c.
Il merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) è insindacabile, salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.
Le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società.