Ricerca Sentenze
Danno da abusiva attività di direzione e coordinamento: legittimazione attiva e prescrizione dell’azione
L’azione svolta ai sensi dell’art. 2497 c.c. è posta a tutela di un diritto risarcitorio del socio della società eterodiretta,...

L’azione svolta ai sensi dell’art. 2497 c.c. è posta a tutela di un diritto risarcitorio del socio della società eterodiretta, il quale fa valere un danno riflesso, ma proprio, per la perdita di valore e redditività della partecipazione, cagionato dall’abusiva attività di direzione e coordinamento della capogruppo. La qualità di socio della società eterodiretta nel momento in cui viene realizzata la condotta abusiva della capogruppo è sufficiente per legittimare la richiesta risarcitoria. Infatti, poiché tale richiesta riguarda un diritto entrato nel patrimonio del socio attore per effetto della condotta abusiva contestata, è irrilevante che la qualità di socio sia venuta a cessare nel corso del giudizio.

Indipendentemente dalla qualificazione dell’azione ex art. 2497 c.c. come contrattuale o extracontrattuale, il diritto con essa azionato rientra nel novero dei diritti derivanti da rapporti sociali. Pertanto, a tale diritto si applica il termine prescrizionale breve di cinque anni di cui all’art. 2949 c.c., con dies a quo individuato nel momento in cui è risultato conoscibile il pregiudizio agli interessi sociali.

La proposizione di ricorso ex art. 2409 c.c. non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato al socio da abusiva attività di direzione e coordinamento in quanto tale ricorso è inteso ad apprestare rimedi volti a rimuovere la situazione irregolare e non contiene alcuna richiesta di tipo risarcitorio come, invece, quella azionata ex art. 2497 c.c.

Leggi tutto
Responsibilità per mala gestio e clausola compromissoria statutaria
È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato,...

È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.

Leggi tutto
Denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. da parte dei componenti del collegio sindacale
Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione...

Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.

Leggi tutto
Inammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per società di persone e adozione di provvedimenti atipici
Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell’amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e...

Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell'amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l'approvazione dei medesimi) è esclusa l'ammissibilità della nomina dell'amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile - dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali - l'individuazione dell'organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all'azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell'extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.

Leggi tutto
Svalutazione dei crediti, continuità aziendale e erosione del capitale sociale
È viziata da genericità, ed è quindi inammissibile, l’azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare nei confronti del passato organo...

È viziata da genericità, ed è quindi inammissibile, l'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare nei confronti del passato organo amministrativo fondata sull’omessa svalutazione in blocco di tutti i crediti della società poi fallita nei confronti della clientela dovuta alla perdita di continuità aziendale. Al contrario, l’accertamento di un simile obbligo di svalutazione impone che l’attore indichi analiticamente le circostanze tali per cui ciascun credito era da svalutarsi

Leggi tutto
Conflitto di interessi e violazione dei doveri di corretta gestione societaria degli organi sociali di S.p.A.
La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. non esaurisce l’obbligo imposto agli amministratori di...

La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. non esaurisce l'obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all'art. 2390 c.c. (altro…)

Leggi tutto
Denuncia ex art. 2409 c.c. sporta dalla FIGC nei confronti di società sportiva. Il caso delle gravi irregolarità contabili dell’A.S. Cuneo 1905
La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata – ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante...

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata - ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante la disciplina del apporto tra società e sportivi professionisti) - ad esercitare il potere di denuncia al tribunale, di cui all'art. 2409 c.c., rispetto alle gravi irregolarità compiute dagli organi di gestione delle società sportive, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., di cui all'art. 10 della medesima legge.

Leggi tutto
Nomina dell’amministratore in caso di dissidio tra soci
L’insanabile dissidio tra i soci di una s.r.l. che conduce a un ricorso per far accertare una causa di scioglimento...

L’insanabile dissidio tra i soci di una s.r.l. che conduce a un ricorso per far accertare una causa di scioglimento ex art. 2484 cod. civ., può risolversi nella nomina di un amministratore da parte del Tribunale.

Leggi tutto
Obbligo degli amministratori di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di rimedi adeguati
La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i ...

La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell'impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i  rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

(altro…)

Leggi tutto
Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti...

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

(altro…)

Leggi tutto
Esercizio abusivo delle dimissioni da parte di amministratori legati da clausola “simul stabunt, simul cadent”
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo...

La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione. (altro…)

Leggi tutto
Obbligo per gli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo ed interesse del socio ad impugnare il bilancio successivo
Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in...

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, primo comma, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'articolo 2409 del codice), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità del resto alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.

Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo è idoneo a inficiare la validità non soltanto dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio), ma anche l’atto conclusivo del procedimento (approvazione in assemblea del bilancio), pur se imputabile ad altro organo societario. È infatti evidente che si tratta di “atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”.

Che gli amministratori siano tenuti a rifare il bilancio dichiarato nullo – e i successivi che da quello dipendano – non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, pur se le contestazioni vertano su (la violazione de) i medesimi criteri di valutazione. Se è controvertibile che il bilancio successivo possa essere soggetto a rettifica a seguito dell’invalidazione di quello anteriore, quest’incertezza appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove “il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice” consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pur esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato.

Non è rimedio equipollente all’azione di nullità la possibilità del socio di proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur essendovi tenuto per la propagazione della nullità, abbia mancato di correggere uno o più tra i bilanci successivi a quello dichiarato nullo e di sottoporre il bilancio rettificato all’approvazione dell’assemblea.

L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali “non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare” ma nasce “dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”.

Oggetto dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. non è, tuttavia, la nullità “derivata” del bilancio successivo e neppure la mancata predisposizione di nuovo progetto, che sono temi di cognizione incidentale del giudice, in quanto elementi della causa petendi, ma il danno arrecato al patrimonio individuale del socio da tale omissione dell’organo amministrativo.

Leggi tutto
logo