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Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per...

Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)

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Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.
Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art....

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci (altro…)

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Invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio redatto da c.d.a carente di poteri
Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art....

Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art. 2381 co. 4 c.c., compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi che confluiscono nel medesimo procedimento (altro…)

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Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione
Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore...

Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall'ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo (altro…)

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Revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata
L’art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di...

L'art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato. Soltanto in relazione all'azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza la legge prevede la misura cautelare della revoca dell'amministratore; pertanto, nel delinearne i requisiti del fumus e del periculum in mora, non si può trascurare la particolare collocazione della misura, da adottarsi nel corso di un giudizio di cognizione di responsabilità sociale. Si apprezza sotto tale profilo la differenza dal sistema dell'art. 2409 cod. civ. e dunque l'inusuale utilizzo nella stesura dell'art. 2476 cod. civ. della nozione di gravi irregolarità la quale, nella originaria sede della denunzia al Tribunale, è presupposto per l'adozione di misure volte al ripristino della corretta gestione, non a sanzionare l'amministratore inadempiente.

In mancanza di espressa previsione, il socio non ha l'azione di merito per la revoca dell'amministratore, trattandosi di un'azione costitutiva, per le quali ai sensi dell'art. 2908 vige la regola della tassatività. Inoltre, l'autonomia, entro dati limiti, dell'azione cautelare dalla domanda di merito è particolarmente evidente nel terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., ove la prima è funzionale ad un'azione risarcitoria di merito, onde è il legislatore stesso che sancisce tale strumentalità.

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Richiesta di proroga dell’incarico da parte dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano...

La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale in carica, non può essere accolta, in quanto il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nella adozione di una ulteriore misura ex art. 2409 c.c., che non risulterebbe richiesta da alcuno dei soggetti legittimati ex art. 2409 c.c., ma dal solo amministratore giudiziario, soggetto di per sé incaricato della rimozione di irregolarità gestorie e come tale senz’altro abilitato a rappresentare al Tribunale l'opportunità di prosecuzione dell’incarico, ma che, in difetto di adesione del socio ricorrente ovvero del collegio sindacale, non pare legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico.

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Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione
Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa  (non rilevando invece la...

Poiché, nell'esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa  (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo (altro…)

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Dimissioni del collegio sindacale: presupposti e limiti della responsabilità per omessa vigilanza
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione...

I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all'organo amministrativo (altro…)

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Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale
Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di...

Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all'obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale - oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste - impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta (altro…)

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Carenza di legittimazione dei singoli sindaci a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un’attribuzione collegiale propria dell’organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne...

La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un'attribuzione collegiale propria dell'organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.

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Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci a causa della distrazione e della sottrazione di risorse finanziarie in danno della società
La società danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci nei confronti degli amministratori anche in assenza di una delibera...

La società danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci nei confronti degli amministratori anche in assenza di una delibera assembleare autorizzativa.

L'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori e sindaci dà luogo a cause tra loro scindibili.

Il danno “da dissesto” non può essere oggetto di una richiesta da parte del socio, ma solo da parte dei creditori della società e del curatore fallimentare.

I membri del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili anche del danno subito dopo la cessazione dalla carica se la loro colpa ha consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere.

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Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società
Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di...

Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest'ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l'amministratore e i sindaci a risarcire (altro…)

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