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Aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci
Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione...

Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci soggetti alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quiquies c.c.

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Estendibilità alle s.p.a. dell’art. 2476 c.c. dettato in tema di s.r.l.
L’art. 2467 c.c. esprime un principio generale – la postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori...

L’art. 2467 c.c. esprime un principio generale – la postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – che, seppur esplicitato solo per le s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a.. Per fare ciò, tuttavia, non basta dimostrare che il numero dei soci della s.p.a., alla quale si vorrebbe estendere il suddetto principio, è esiguo: al contrario, occorre verificare se la s.p.a. a base ristretta “replichi” in qualche modo la conformazione tipica della s.r.l. (per esempio, prevedendo la possibilità per il socio di apprezzare compiutamente la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società).

 

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Postergazione ex art. 2467 applicata alle S.p.A.
La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare espressione di un principio generale, volto...

La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare espressione di un principio generale, volto ad evitare uno spostamento del rischio di impresa sui creditori. Tale principio è esplicitato per le s.r.l., in quanto tendenzialmente più esposte al rischio di sottocapitalizzazione, ma è comunque applicabile alle s.p.a., in particolare modo quando queste siano connotate da: i) base azionaria familiare o ristretta; ii) coincidenza delle figure di soci e amministratori; iii) connessa possibilità per il socio di poter apprezzare la situazione di capitalizzazione della società.
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Sul rimborso del finanziamento concesso alla società in crisi dal socio-amministratore
In un giudizio avente ad oggetto la responsabilità risarcitoria dell’amministratore-socio di una S.r.l., nei confronti della massa dei creditori, costituisce...

In un giudizio avente ad oggetto la responsabilità risarcitoria dell'amministratore-socio di una S.r.l., nei confronti della massa dei creditori, costituisce fonte di responsabilità per violazione dei doveri di diligenza il preventivo rimborso dei finanziamenti concessi dallo stesso amministratore in violazione del disposto dell’art.2467 c.c., che impone la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

 

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Finanziamenti effettuati dai soci a favore della società
L’art. 2467 c.c. affronta la questione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, che formalmente si presentano come...

L’art. 2467 c.c. affronta la questione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio.

Nel caso in cui i soci, anziché conferire capitale, dispongano un “prestito soci” a favore della s.r.l. (ossia effettuino un semplice finanziamento), il rischio dell’impresa viene trasferito agli altri creditori. Tuttavia, così facendo – ossia evitando il ricorso a versamenti di capitale o, comunque, a fondo perduto - il socio intende, innanzitutto, garantirsi la restituzione di quanto erogato alla società, addossando invece agli altri creditori il rischio di un’eventuale insolvenza della società.

Proprio in considerazione di ciò, l’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti soci a favore della s.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora si tratti di finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Il fondamento della postergazione ex art. 2467 c.c. è proprio quello di sanzionare i soci che, erogando il finanziamento, hanno eluso il rischio del conferimento di capitale, determinando, in questo modo, un danno agli altri creditori sociali.

Il rischio collegato all’aumento degli apporti da parte dei soci a titolo di capitale di debito è che la società si venga a trovare in una situazione di sottocapitalizzazione.

La sottocapitalizzazione nominale va tenuta distinta dalla c.d. sottocapitalizzazione materiale: infatti, mentre la prima si caratterizza per l’insufficienza del capitale di rischio e per la copertura del fabbisogno finanziario mediante la assunzione di debiti, nella seconda, invece, la società risulta essere materialmente priva di mezzi adeguati, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di somme ottenute a titolo di debito.

È estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art. 2467 c.c.

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Postergazione e rimborso di finanziamento soci
Sono soggetti al meccanismo della postergazione i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società ha subito...

Sono soggetti al meccanismo della postergazione i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società ha subito una perdita superiore al capitale sociale o il suo totale azzeramento e, dunque, in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato più opportuno o ragionevole un conferimento. Pertanto, il rimborso al socio dei finanziamenti, che avrebbero dovuto essere oggetto di postergazione, costituisce un danno per la società, che ammonta all'importo del rimborso effettuato.

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Finanziamenti soci: presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2467 c.c.
La disciplina dell’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori...

La disciplina dell’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, la restituzione delle somme corrisposte nell’anno precedente, è circoscritta ai soli finanziamenti erogati nei casi di cui al comma 2, concessi cioè in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: si richiede, dunque, che alla data dell’erogazione del prestito la società versi in una condizione di significativa difficoltà finanziaria, cosicchè la fattispecie non è applicabile ai casi in cui il credito venga concesso in una situazione fisiologica dell’impresa.

E’ pertanto necessario che il requisito dello squilibrio finanziario, previsto dal comma 2, sia valutato con riguardo al momento della concessione del prestito.

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Aumento di capitale sociale mediante compensazione di un credito del socio conferente
In sede di aumento del capitale sociale, è legittimo il conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso...

In sede di aumento del capitale sociale, è legittimo il conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un valore economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito. Nè al riguardo può invocarsi la disciplina relativa alla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci di cui all’art. 2467 c.c.: infatti, attraverso l’estinzione del credito per compensazione, il socio ottiene il pagamento di quanto gli è dovuto in base al rapporto extra-sociale (come tale escluso dal regime di cui all’art. 2467 c.c.) e provvede nel contempo ad effettuare il versamento di quanto è tenuto a pagare in ragione della sottoscrizione dell’aumento di capitale.

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Somme erogate dai soci alle società da loro partecipate: finanziamento o conferimento?
Secondo quanto generalmente previsto, l’erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo...

Secondo quanto generalmente previsto, l'erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di finanziamento oppure di conferimento. A tal proposito, tra gli elementi che costituiscono indice utile per la qualificazione della fattispecie in un senso o nell'altro, assume rilievo la qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio stesso all'approvazione dei soci. Quanto premesso è stato oggetto di una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale infatti "le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento" (Cass., sez. I, 23/03/2017, n. 7471).

[Nel caso di specie, la somma erogata dal socio-attore nella società convenuta è stata qualificata come finanziamento e non come conferimento, come invece eccepito da controparte, non avendo la medesima parte convenuta provato che i finanziamenti oggetto della nota integrativa del bilancio della società fossero ulteriori e/o diversi rispetto a quello oggetto della controversia.

Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c., la cui norma – rubricata "Finanziamenti dei soci" – enuncia che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, là ove i finanziamenti siano stati concessi "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Invero, sempre nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'operatività della postergazione quale fatto impeditivo del rimborso della somma erogata dal socio-attore incombe sulla parte convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito la prova dei seguenti elementi: da un lato, della sussistenza di attuali crediti rispetto ai quali il rimborso richiesto da parte attrice avrebbero dovuto essere postergati; dall'altro, dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, fattori questi eventualmente sussistenti al momento della concessione dei finanziamenti].

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Compensabilità del debito da aumento di capitale e principio di postergazione dei finanziamenti dei soci
Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri...

Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire, in tal modo, l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.  Ciò posto, l’inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale impedisce necessariamente l’operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall’aumento di capitale. 

L’art. 2467 c.c. è ostativo all’operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito della esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria, in quanto l’amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio.  

Incombe sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c.

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La postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. opera in caso di “rischio di insolvenza” della società
I presupposti per la postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. devono essere ricondotti ad un’unitaria...

I presupposti per la postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. devono essere ricondotti ad un’unitaria nozione definibile quale “rischio di insolvenza” dante luogo ad un concorso potenziale tra tutti i creditori della società. In particolare, tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio”) altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienza economiche e, d’altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a “situazioni finanziarie nelle quali sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio a un comportamento ragionevole (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto, in presenza di una crisi dell’impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla.

Inoltre, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di postergare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento del suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.

Costituisce questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se il versamento effettuato dai soci tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva (configurandosi, in tale ultima ipotesi, un contratto atipico di conferimento di capitale qui inteso come capitale di rischio in senso economico); nel qual ultimo caso il diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

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In tema di responsabilità dell’amministratore nei confronti del socio ex art. 2476, co. 6, c.c.
La norma dettata dall’art. 2476 co. 6° c.c. (che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli...

La norma dettata dall’art. 2476 co. 6° c.c. (che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli soci che si assumano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori) costituisce, come il suo omologo dell’art. 2395 c.c., una specie della fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c., e dell’obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati contra ius a terzi  con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l’amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaurano tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione – secondo statuto e legge – della società, tale per cui il dovere dell’organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento – anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova – è regolati dagli artt. 1218 e 1176 cpv c.c.; il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l’amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita – anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza – nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria (nelle specie il Tribunale non ha ritenuto raggiunta tale prova da parte degli attori, che lamentavano la mancata restituzione di finanziamenti soci effettuati per saldare gli acconti di un contratto di appalto mai completato, osservando che nel caso concreto non sussisteva un consilium fraudis tra amministratore e terzo appaltatore a danno dei soci finanziatori, mentre il mancato rimborso poteva considerarsi un riflesso del danno cagionato al patrimonio della società dall’inadempimento dell’appalto).

Nella società a responsabilità limitata il singolo socio è legittimato dall’art. 2476 co. 3°  c.c. all’esercizio dell’azione di responsabilità come sostituto processuale della società, nei confronti della quale va quindi necessariamente integrato il contraddittorio.

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