La risoluzione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, per la quale la legge non prescrive alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
La risoluzione consensuale del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni (altro…)