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Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese
Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza...

Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).

Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere  alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l'iscrizione.

Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d'interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.

All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.

È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

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In caso di scissione al socio dissenziente spetta il diritto di recesso che non può essere surrogato da forme di attribuzioni patrimoniali diverse
Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il socio, ove non consenta alla deliberazione di scissione, ha «in ogni caso» diritto di...

Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il socio, ove non consenta alla deliberazione di scissione, ha «in ogni caso» diritto di recedere dalla società. Trattasi di una ipotesi di recesso che non può essere eliminata né dallo statuto né dalla deliberazione di scissione e ciò anche nel caso in cui la delibera di scissione preveda, in luogo del recesso, l’attribuzione al socio dissenziente di quote proporzionali nelle società di nuova costituzione.

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Eliminazione della clausola statutaria di prelazione, abuso della maggioranza e sospensione della delibera impugnata
E’ abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di...

E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.

Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.

L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.

Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.

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Clausola compromissoria e norme poste a tutela degli interessi dei soci e dei terzi
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad...

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità (altro…)

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L’esercizio del diritto di recesso del socio ex art. 2473 c.c.
Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l’introduzione...

Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l'introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell'atto di citazione, dovendosi invero ritenere che il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.

Deve essere considerata assimilabile ai fini dell’art. 2473 c.c. all'ipotesi di una società costituita a tempo indeterminato quella di una durata della società che ecceda la vita media di una persona, tenuto conto dell’età anagrafica di tutti i soci o anche di uno solo e, in particolare, di quello interessato al recesso (nella specie si trattava di una società con durata fissata al 2050). Nei suddetti casi, è consentita la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere disciplinato dall’atto costitutivo o dallo statuto ma questi ultimi non possono escluderlo né possono prevedere limitazioni allo stesso.

La regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso è lasciata all’autonomia statutaria. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla sul punto, si può fare riferimento all’art. 2437 bis c.c., in base al quale il diritto di recesso può essere esercitato tramite raccomandata o altro mezzo di comunicazione che esprima la volontà del socio.

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Esclusione del socio di s.r.l.
E’ valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l’obbligo del socio di cedere la propria...

E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.

 

La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.

L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

 

Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.

 

 

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Accordo di recesso tra socio e società: libera determinazione delle condizioni
L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge....

L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

La determinazione del valore della quota del socio receduto e i tempi del suo pagamento da parte della società possono essere liberamente stabiliti dalle parti in sede di accordo, con la possibilità di derogare al disposto dell’art. 2473, commi 3 e 4, c.c.

Qualora dell’accordo di recesso convenzionale tra socio e società facciano parte le dimissioni del socio dal suo impiego di lavoro subordinato alle dipendenze della società, la competenza a decidere della validità e dell’esecuzione di tali parti dell’accordo spetta al giudice del lavoro.

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Determinazione del valore della quota di liquidazione e potere decisorio del giudice
Con riguardo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che può ritenersi violato sia...

Con riguardo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che può ritenersi violato sia se il giudice ecceda in termini quantitativi il petitum di parte (ultrapetizione) sia se pronunci su qualcosa di diverso da quanto richiesto (extrapetizione), non si configura ultrapetizione nel caso in cui il giudice accerti un minus rispetto alla richiesta di parte, senza mutare il tipo di domanda formulata. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano, rigettando il motivo di impugnazione sollevato dall’appellante e relativo ad una possibile violazione dell’art. 112 c.p.c. dai giudici di primo grado, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto opportuno quantificare il valore di una quota sociale in una misura inferiore a quella richiesta da una delle parti).

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Contestazione della determinazione da parte dell’arbitratore del valore di rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal...

Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).

Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.

Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.

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Deliberazione assembleare avente ad oggetto l’introduzione di clausole di esclusione per giusta causa del socio di s.r.l.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto,...

È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.

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Manifesta erroneità nella determinazione dell’esperto del valore di liquidazione da recesso
Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cod. civ. operato dall’art. 2473, terzo comma, cod. civ. deve essere inteso nel...

Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cod. civ. operato dall’art. 2473, terzo comma, cod. civ. deve essere inteso nel senso che la valutazione di erroneità della determinazione del valore delle partecipazioni da parte dell’esperto nominato dal tribunale deve essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all’operato dell’esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Così anche il carattere manifesto dell’erroneità della valutazione deve essere rapportato alla evidenza dell’errore rispetto alle conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze.
(altro…)

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