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Sul diritto di recesso del socio di s.r.l. in società contratta a tempo determinato
La possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussiste solo nel caso in cui la società sia...

La possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure laddove il termine di durata della società sia lontano nel tempo.

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Libertà di recesso e tutela della s.r.l.: il ruolo del preavviso nel recesso ad nutum
Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio,...

Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, sicché, non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione notifica. Tuttavia, tali considerazioni non possono trovare applicazione nel caso di esercizio del recesso ad nutum, previsto dal secondo comma dell’art. 2473 c.c. In tali casi, infatti, gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine del preavviso, poiché il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente. Nelle ipotesi di recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società, ma il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui, bilanciandolo, tuttavia, con l’interesse economico della società.

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Liquidazione della quota del socio e nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c.
In base all’art. 2473, comma 3, c.c., è previsto che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere...

In base all’art. 2473, comma 3, c.c., è previsto che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349». Quindi l’esperto nominato dal Tribunale va qualificato come “arbitratore” e la sua decisione è impugnabile nei limiti desumibili dall’articolo da ultimo richiamato.

Ai fini della nomina di un esperto, l'art. 2473 non richiede che il socio quantifichi in modo specifico il valore della quota, ma solo che sia in disaccordo con la liquidazione della stessa operata dalla società, e che abbia manifestato tale disaccordo.

L'eventuale giudizio di impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio non costituisce ragione di sospensione del procedimento che mira alla nomina di un esperto per la valutazione richiesta.

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Recesso del socio di s.r.l. e impugnazione della stima della quota di liquidazione
In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione,...

In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione, qualora non vi sia accordo tra le parti, è rimessa a un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c. Tale procedimento di nomina non ha natura contenziosa, ma camerale monosoggettiva, e la determinazione che ne scaturisce costituisce un'ipotesi di arbitraggio, con la quale il terzo, ai sensi dell'art. 1349 c.c., integra e perfeziona il contenuto del contratto di liquidazione della quota, rendendolo vincolante per le parti.

L'impugnazione della determinazione dell'esperto deve essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione ed è ammessa solo per "manifesta iniquità o erroneità". Il vizio di manifesta iniquità ricorre in presenza di una rilevante sperequazione tra le prestazioni, mentre l'erroneità deve essere manifesta, ovvero riscontrabile ictu oculi e tradursi in un risultato concretamente e significativamente distante da quello corretto. Non è sufficiente, a tal fine, dimostrare che l'adozione di un diverso criterio di valutazione avrebbe potuto condurre a un risultato differente, ancorché preferibile. La sostanziale convergenza tra la valutazione dell'esperto nominato in sede di arbitraggio e quella del consulente tecnico d'ufficio nominato nel successivo giudizio di impugnazione, pur in presenza di modeste e fisiologiche divergenze, costituisce una reciproca conferma di correttezza e consente di escludere la sussistenza dei vizi che giustificano l'annullamento della stima ai sensi dell'art. 1349 c.c.

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Forma del recesso e invalidità delle delibere
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge....

Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.

L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.

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Criterio di liquidazione della quota del socio recedente a seguito di trasformazione della società
Nel caso in cui un socio di società in accomandita semplice eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500...

Nel caso in cui un socio di società in accomandita semplice eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. a seguito della trasformazione della società in società in nome collettivo, nel rispetto delle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai soci come risultanti dal contratto sociale, per la determinazione del valore della quota si applica la disciplina prevista per il tipo sociale ante trasformazione, atteso che sarebbe irragionevole costringere il socio ad uscire da una società, alla quale aveva aderito sulla base di un preciso modello organizzativo, secondo le modalità e la disciplina previste per la nuova struttura dell’ente. Ne deriva che al recesso si applicano le norme disciplinanti il recesso dalle società di persone, le quali non contemplano la possibilità di ricorrere ex art. 2473, comma 3 c.c. al Tribunale per la nomina di un esperto che determini il valore della quota in proporzione del valore di mercato del patrimonio sociale.

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Il carattere immediato degli effetti del recesso del socio
In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto della perdita...

In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l'effetto della perdita dello status socii nel momento stesso in cui viene comunicato alla società. La liquidazione della quota non integra una condizione sospensiva del recesso, bensì un'obbligazione pecuniaria che sorge come conseguenza legale dell'atto già perfezionato. Pertanto, il socio recedente perde immediatamente i diritti sociali e la titolarità della partecipazione - assumendo la veste di terzo creditore della società per il rimborso del valore della propria quota - e la società può validamente disporre della medesima. La mancata liquidazione del valore della partecipazione sociale è inidonea ad impedire il pieno dispiegarsi dell'efficacia del recesso esercitato dall'attore e portato a conoscenza della società.

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Recesso consensuale del socio di s.r.l.: vincolatività e tutela cautelare
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita...

È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.

Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.

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L’ambito di applicabilità del procedimento ex art. 2473 comma 3 c.c.
Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente...

Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, né la legittimità del recesso o della delibera di esclusione. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso ove sussista un contenzioso sulla declaratoria di qualità di socio del soggetto ricorrente.

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Sulla liquidazione della quota del socio receduto ex art. 2473, comma 3, c.c.
Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante...

Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante il suo carattere di norma speciale, può essere promosso solamente dal socio receduto o dalla società e solo nel caso in cui non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso (la citata disposizione quindi non si applica a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto societario ma esclusivamente alla ipotesi di scioglimento per recesso del socio). Trattasi infatti di una norma speciale (e come tale non suscettibile di applicazione analogica) che si applica esclusivamente alle ipotesi da essa contemplata. Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto dell’accordo tra le parti, rende lo stesso perfetto in tutti i suoi elementi e vincolante. In presenza della stima dell’esperto non impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., nel successivo giudizio introdotto dal socio receduto per ottenere il pagamento del dovuto le risultanze della predetta stima non possono essere contrastate dal convenuto sollecitandone una revisione o rinnovazione. Solo in caso di impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto il Tribunale procede a una nuova determinazione, che altrimenti non gli competerebbe. Nel procedimento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1349 c.c. per la nomina dell’esperto cui demandare la stima del valore della quota sociale del socio receduto, il Tribunale compie un vaglio meramente incidentale sulla circostanza del recesso del socio, finalizzato alla mera verifica dei presupposti per l’attivazione del procedimento. Qualora sia controversa la legittimità del recesso del socio, un accertamento in tal senso deve essere compiuto in sede contenziosa, con statuizione astrattamente idonea al giudicato. Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. per la valutazione della quota del socio receduto, la determinazione contenuta nella perizia dell’esperto nominato ex art. 1349 c.c. dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione è vincolante per le parti, le quali possono sottrarvisi solo attraverso un’impugnazione che ne contesti la manifesta iniquità o erroneità. In caso di fondatezza delle doglianze, le parti vengono liberate dal vincolo assunto. In una simile ipotesi, la pronuncia del Giudice adito per l’impugnazione assume un duplice contenuto, da un lato quello tipicamente contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima, e dall’altro quello più propriamente di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nuova determinazione, sostitutiva della precedente.

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Recesso del socio di S.r.l. e liquidazione della quota
In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando...

In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando vi è contestazione circa la valutazione del valore di liquidazione della quota, il Tribunale nomina un esperto indipendente affinché esegua una relazione giurata. Con la nomina di detto esperto, si instaura un procedimento avente natura negoziale. L’esperto così nominato non è da considerarsi un ausiliario del Tribunale né un consulente tecnico d’ufficio; l’oggetto del suo incarico rientra nel perimetro dell’art. 1349 c.c. La valutazione operata dall’esperto può essere oggetto di censura dalle parti – e dunque sostituita da una determinazione giudiziale – solo ove essa risulti, a seguito dell’introduzione di un distinto contenzioso, manifestamente iniqua o erronea.

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