In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto della perdita dello status socii nel momento stesso in cui viene comunicato alla società. La liquidazione della quota non integra una condizione sospensiva del recesso, bensì un’obbligazione pecuniaria che sorge come conseguenza legale dell’atto già perfezionato. Pertanto, il socio recedente perde immediatamente i diritti sociali e la titolarità della partecipazione – assumendo la veste di terzo creditore della società per il rimborso del valore della propria quota – e la società può validamente disporre della medesima. La mancata liquidazione del valore della partecipazione sociale è inidonea ad impedire il pieno dispiegarsi dell’efficacia del recesso esercitato dall’attore e portato a conoscenza della società.