In tema di responsabilità degli amministratori di società fallite, l’azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. ha natura unitaria e cumula i presupposti delle azioni ex artt. 2392–2393 e 2394 c.c.; la chiamata in causa del terzo quale responsabile esclusivo o concorrente comporta l’automatica estensione nei suoi confronti della domanda risarcitoria, senza necessità di espressa formulazione. La prescrizione è regolata dal termine lungo ex art. 2947, co. 3, c.c. quando i fatti integrano anche ipotesi di bancarotta fraudolenta. La qualifica di amministratore di fatto ricorre quando un soggetto, pur privo di investitura formale, esercita in modo continuativo, significativo e autonomo poteri gestori tipici, desumibili da ingerenze sistematiche nei rapporti interni ed esterni. L’amministratore di diritto risponde solidalmente con quello di fatto, non potendo invocare la natura meramente formale della carica. Costituiscono gravi atti di mala gestio – fonte di responsabilità risarcitoria – la mancata consegna di liquidità e beni strumentali risultanti dal bilancio, l’omessa riscossione o gestione dei crediti, l’omesso pagamento dei tributi con conseguenti sanzioni, nonché la mancata percezione dei canoni di affitto d’azienda, specie quando l’operazione risulti pregiudizievole e posta in essere con società partecipata dagli stessi gestori.