La misura cautelare della revoca dell’amministratore trovare la sua ragion d’essere nell’esigenza di prevenire, tramite la rimozione dell’organo amministrativo, la produzione o l’aggravamento delle condotte gestorie dannose per la società, e dunque nella finalità (altro…)
Le dimissioni dell'amministratore oggetto di richiesta di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. hanno come conseguenza la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rimozione dalla carica di cui alla norma citata, restando al Tribunale la sola regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite.
Deve ritenersi ammissibile nella s.r.l. la richiesta di revoca cautelare degli amministratori, anche se proposta anteriormente alla proposizione della causa di merito.
Deve ritenersi invece inammissibile la richiesta relativa alla sospensione cautelare di amministratori e sindaci di srl. L'istituto della sospensione (altro…)
Il compimento da parte di un amministratore di un atto puramente distrattivo del patrimonio sociale costituisce giusta causa di revoca. Tale condotta è infatti espressione dell'incapacità dell'amministratore di distinguere l’interesse della società da quella del socio o dei terzi, nonché (altro…)
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
Non perde la legittimazione ad agire il socio che ha esercitato il diritto di opzione a vendere la propria partecipazione sociale, se il trasferimento delle quote non si è ancora perfezionato. (altro…)
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
L’ art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di "gravi irregolarità" nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora).
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (altro…)
E' nullo per mancanza di causa in concreto il contratto che preveda la fornitura di generici servizi di management da parte di società interamente partecipata dagli amministratori della società ex contractu beneficiaria dei servizi. Pertanto, quest'ultimi sono responsabili nei confronti della società amministrata (altro…)
Sussiste la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, ivi inclusa l'istanza cautelare volta ad ottenere l'accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. (altro…)
Nelle società di persone (nel caso di specie, s.a.s.), la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quello dei soci (nella specie è stata negata la legittimazione attiva al singolo socio, che invocava a proprio favore il disposto dell'art. 2476 dettato in tema di s.r.l.).