La revoca in sede cautelare di un amministratore di s.r.l. presuppone la configurabilità di un danno "potenziale" derivante alla società dalla permanenza in carica dell'amministratore, configurabilità in difetto della quale non potrebbe nemmeno dirsi sussistente il requisito del periculum.
La mancanza di preventiva informazione dei soci non gestori non connota l’attività gestoria come arbitraria, in quanto l’art. 2476 c.c. non impone agli amministratori di S.r.l. alcun dovere di informazione in merito ad ogni affare sociale preventivamente e indipendentemente da una specifica richiesta dei medesimi soci.
Non è censurabile la valutazione del giudice di primo grado che non si è limitato a invocare il principio c.d. business judgement rule per escludere ogni sindacabilità delle operazioni poste in essere dall’amministratore, ma ha concluso per la non arbitrarietà della stessa sulla scorta dei complessivi elementi processuali.
La liberazione ad opera dei soci dei conferimenti promessi in sede di costituzione della società deve considerarsi "obbligo primigenio" che condiziona tutto il corpus dei diritti patrimoniali ed amministrativi loro rivenienti dalla partecipazione alla società (altro…)
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
La clausola compromissoria, inserita nell’atto costitutivo della società, che preveda la deferibilità agli arbitri delle controversie aventi a oggetto le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali, costituisce espressione della volontà delle parti che vi hanno aderito di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale; pertanto, l’operare della suddetta clausola comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore (altro…)
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di (altro…)
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e, inoltre, la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.
Nella società a responsabilità limitata, l'esercizio dei poteri di informazione e controllo sull'attività gestoria comportano che il socio può in qualsiasi momento valutare la gestione della società e non solo (almeno ordinariamente) in occasione della deliberazione sul bilancio. E ciò conduce a ritenere che non sussista, in via generale, compatibilità tra la disciplina del secondo comma dell'art. 2393 c.c. e l'organizzazione delle società a responsabilità limitata
Un amministratore non può fare spese per sé con danari della società nemmeno con il consenso dei soci.
Deve ritenersi ammissibile l'azione del creditore proposta nei confronti dell'amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito. (altro…)
Il presupposto della revoca cautelare, vale a dire l'esistenza di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società, è senz'altro integrato dalla gestione, da parte dell'amministratore, del principale affare della società in conflitto d'interessi non dichiarato.
Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.
E' ammissibile anche in sede cautelare l'adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all'art. 614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente inique).