Ricerca Sentenze
Responsabilità degli amministratori per atti distrattivi e onere della prova
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate...

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Di contro, incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti, affinché questi possa andare esente da responsabilità. In particolare, per quel che concerne gli atti imputabili all’organo gestorio aventi natura distrattiva, è onere dell’attrice provare l’avvenuto prelevamento, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che gli stessi siano risultati ingiustificati, essendo invece onere dell’amministratore provare che la destinazione degli importi che ne formano l’oggetto sia funzionalmente collegata all’attività sociale.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori: condotte distrattive, solidarietà passiva e colpa concorrente
In tema di condotte distrattive o dissipative, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisce per il...

In tema di condotte distrattive o dissipative, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore) di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, restando a carico degli amministratori l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa.

l’art. 2476 cc, nel prevedere che gli amministratori siano solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, disciplina un'ipotesi di responsabilità colpevole, mai oggettiva, che richiede quindi non solo l’accertamento di una condotta, commissiva od omissiva, imputabile a ciascun amministratore, ma anche la sussistenza, quantomeno, dell'elemento soggettivo della colpa. Ne consegue che, come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale civilistica, anche nell'ambito del diritto societario, la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori possano essere responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi

La circostanza che il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non è sufficiente ad escludere la responsabilità degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. La colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita - fattispecie omissiva colposa - può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; c) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta.

Leggi tutto
Deliberazione autorizzativa dell’azione di responsabilità ed effetti della costituzione di parte civile
La deliberazione assembleare autorizzativa dell’azione di responsabilità, contenente l’individuazione degli elementi costitutivi dell’azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo,...

La deliberazione assembleare autorizzativa dell’azione di responsabilità, contenente l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, costituisce un presupposto che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice ed è suscettibile di regolarizzazione "ex tunc”, con la conseguenza che la produzione della deliberazione successiva ed entro il termine assegnato consente la prosecuzione del giudizio ed il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda.

La costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato; termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale. In tal senso il termine decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di estinzione del reato, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori di società di capitali: natura contrattuale
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati nella gestione della società ha natura contrattuale. Pertanto,...

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati nella gestione della società ha natura contrattuale. Pertanto, la società (o il curatore nel caso di fallimento) deve provare le violazioni compiute dagli amministratori e il nesso di causalità tra queste e il danno. Viceversa, gli amministratori sono onerati della prova della corretta osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Leggi tutto
Estinzione dei debiti sociali e responsabilità degli amministratori di s.r.l. in sede fallimentare
Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il...

Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il danno all'integrità del capitale sociale deriva non tanto dalla costituzione della garanzia reale, ma dal riconoscimento del maggior debito da parte dell’amministratore. L’amministratore che erroneamente riconosca un maggior debito rispetto a quello effettivo a favore del creditore sociale non risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. se il creditore sociale ha poi rinunciato al maggior credito riconosciutogli, atteso che detta rinuncia è idonea a interrompere il nesso causale tra il riconoscimento del maggior debito e il danno all’integrità del capitale sociale.

Risponde dei danni all'integrità del capitale sociale l’amministratore in carica che, in presenza di una rinuncia parziale del credito da parte del creditore sociale, non si opponga al pagamento della maggior somma anteriormente riconosciutagli dall’amministratore cessato.

In materia di fallimento, l’amministratore non risponde nel caso in cui la società estingua il mutuo erogato a suo favore prima della scadenza contrattuale: infatti, non può ritenersi che tale operazione abbia natura distrattiva (ove non vi siano elementi circa lo stato di insolvenza della società), trattandosi dell'estinzione di un debito effettivamente contratto dalla società e, dunque, del versamento di una somma effettivamente dovuta.

Leggi tutto
Diritto di consultazione del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della Società
Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società...

Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società va risolto alla luce del generale principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possano trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, co. II, c.c., si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

L’estrazione di copia dei documenti oggetto di ispezione costituisce una facoltà accessoria che deve essere giustificata dal socio e che può essere limitata ovvero esclusa nei casi in cui prevalga l’interesse sociale alla riservatezza dei dati e delle informazioni presenti nella documentazione visionata, onde evitare che il loro contenuto possa essere divulgato o utilizzato impropriamente.

L’esclusione della facoltà di estrazione delle copie non preclude, ad ogni modo, al socio di promuovere un’azione giudiziale, ben potendo questi, nell’ambito del processo esperito acquisire, con un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la documentazione in precedenza esaminata in sede di ispezione effettuata ai sensi dell’art. 2476, co. II, c.c..

Leggi tutto
Azione sociale di responsabilità: arbitrabilità
L’azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa...

L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.

Leggi tutto
L’abuso del diritto ed il diritto di consultazione del socio di minoranza
Il socio di s.r.l. ha un diritto pieno all’esame della documentazione societaria a meno che la sua richiesta sia abusiva,...

Il socio di s.r.l. ha un diritto pieno all’esame della documentazione societaria a meno che la sua richiesta sia abusiva, con ciò intendendosi l'esercizio del diritto per una finalità diversa da quella per la quale esso è riconosciuto e tutelato. Al contrario, non integra di per sé un abuso una condotta, sia pur scorretta o di malafede, ove non sia individuabile alcuno scopo diverso da quello di ottenere l'esibizione dei documenti che il socio ha diritto ad esaminare. Peraltro, non vi è un numero minimo di istanze di accesso che debbano essere presentate prima di proporre un ricorso giudiziale.

Leggi tutto
Responsabilità solidale e presupposti per il sequestro conservativo
Il socio che propone l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per...

Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.

Ai fini dell' operatività dell’art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l’atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.

Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all’oggettiva incapienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio.

Leggi tutto
Il diritto del socio di informazione, di accesso alla documentazione sociale e di estrarre copie di documenti.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 comma 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci sulla gestione sociale, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse, potere che si esplica in due direzioni: (a) il diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e (b) il diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. L’oggetto di ispezione da parte del socio è ampio e funzionale ad un controllo sulla gestione della società, nella norma non si ravvisa alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, la richiesta di un impegno di riservatezza non costituisce una limitazione al diritto azionato da un socio qualora sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento in particolari rapporti o situazioni inerenti ai documenti da esaminare (ad esempio, il coinvolgimento di soggetti terzi nelle trattative con la società rende di per sé giustificabile la richiesta di riservatezza con specifico impegno del socio a non diffondere le informazioni acquisite oltre l'orizzonte cui è funzionale l'ispezione e il controllo sulla gestione della società). Al contrario, il diritto ad estrarre copia dei documenti ispezionati non fa strettamente parte della facoltà di informazione e consultazione del socio, tanto che l’art. 2476 comma 2 c.c. parla unicamente di diritto del socio ad avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione. Solitamente, la facoltà di avere copia è accordata quando il controllo del socio ha ad oggetto la contabilità sociale che implica l’esame analitico di una rilevante mole di dati numerici che non può essere condotta in un tempo ragionevole presso la sede della società o dove la contabilità viene conservata: in queste situazioni la facoltà di avere copia dei documenti è strumentale alla effettività del controllo [nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto della società di rilasciare copia dei documenti inerenti le trattative in corso, stante le esigenze di riservatezza e la mancata indicazione, da parte del socio richiedente, delle ragioni che rendevano necessaria la copia di tali documenti].

Leggi tutto
Nullità di delibere assembleari e responsabilità degli amministratori di S.r.l.
Nelle società a responsabilità limitata, la convocazione dell’assemblea inviata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal registro delle imprese,...

Nelle società a responsabilità limitata, la convocazione dell'assemblea inviata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal registro delle imprese, senza prova della sua ricezione da parte del socio, integra l'ipotesi di "assenza assoluta di informazione" di cui all'art. 2479-ter, comma 3, c.c., determinando la nullità della delibera assembleare.
L'invalidità della nomina dell'amministratore di una s.r.l. non comporta automaticamente l'inefficacia degli atti da lui compiuti, configurandosi la fattispecie dell'amministratore di fatto. Le limitazioni o i vizi dell'atto di nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
L'amministratore di una società immobiliare che aliena un bene sociale a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, basandosi su una perizia inattendibile e ignorando precedenti stime di valore superiore, viola i doveri di corretta gestione e risponde del danno causato alla società, quantificabile nella differenza tra il valore di mercato del bene e il prezzo di vendita.

Leggi tutto
Questioni in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del...

La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.

Leggi tutto
logo