L'art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni al patrimonio sociale derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, contempla un'ipotesi di sostituzione processuale. Con il rimedio in oggetto il socio (altro…)
La responsabilità risarcitoria dell’amministratore di una s.r.l. verso il socio o il terzo, ex art. 2476, co. 6, c.c., non è invocabile in base al mero riscontro dell’inopportunità delle scelte gestionali dell’amministratore e della loro incidenza negativa sul patrimonio del socio, ma esige un fatto illecito, cioè un comportamento doloso o colposo che integri violazione degli obblighi dell’amministratore medesimo, siano quelli specifici inerenti alla carica, ovvero quelli generali stabiliti dall’ordinamento. L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio e del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori.
E' logicamente erroneo calcolare un danno per differenza tra una stima previsionale iniziale ed il costo finale dell'opera realizzata, ponendosi, con ciò, in una prospettiva di carattere patrimoniale: all'esito delle operazioni il committente diviene proprietario di un'opera che - in casi di intervento di radicale ristrutturazione - subisce un aumento di valore pari al costo effettivo dell'intervento. Dunque, quand'anche la previsione iniziale (altro…)
In nessun caso, in materia di responsabilità contrattuale - nemmeno nel caso di danno diretto causato dall'amministratore al terzo creditore in occasione della stipula o esecuzione di un contratto con la Società (artt. 2395 c.c. e 2476, co. 6, c.c.) - l'amministratore risponde dei debiti sociali e il creditore può rivolgersi a lui a tale titolo: il titolo in forza del quale risponde l'amministratore verso il creditore non è contrattuale ma risarcitorio extracontrattuale.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale (altro…)
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione (altro…)
L’informativa prodotta in giudizio dall'amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all'informativa a lui riconosciuto dall'art. 2476, co. 2, c.c..
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)
La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato il quale, pertanto, assume l’impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere la funzione gestoria con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. Pertanto, (altro…)
Per la concessione di un provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti: quello del fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il secondo- come (altro…)
Ai sensi del settimo comma dell'art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.